Tempi maturi per riconoscere la ritrattabilità della rivalutazione di partecipazioni e terreni

1. La disciplina

Com’è noto l’articolo 29 del Decreto Legge 17/2022 (c.d. DL “Energia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022), convertito nella Legge 27 aprile 2022 n. 34, ha prorogato anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001, per i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2022

Per effetto di quanto sopra, è quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili e non), affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67, comma 1 lett. a)-c-bis), del TUIR).

A tal fine, entro la data del prossimo 15 novembre 2022:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) è tenuto a redigere e asseverare la perizia di stima delle partecipazioni o dei terreni;
  • il contribuente interessato è tenuto a versare l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione per l’intero ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali dovute di pari importo (in quest’ultimo caso, entro il 15 novembre 2022 dovrà essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione. Viceversa, le rate successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2023 e il 15 novembre 2024 con maggiorazione degli interessi del 3% annuo, dal 15 novembre 2022). A livello operativo la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta (sulla base del valore indicato nella perizia giurata) oppure – in caso di pagamento rateale – della prima rata (circolare Ag. Entrate n. 47/E/2011 e Corte di Cassazione, sentenza 12 marzo 2018, n. 5981). 

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni. A quest’ultimo riguardo, può essere opportuno ricordare che:

  • ai fini della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva con aliquota del 14% da applicare sul valore rivalutato (in particolare l’imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il modello F24 e indicando “2022” come anno di riferimento e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni);
  • (viceversa, in via ordinaria) l’imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza di natura finanziaria è pari al 26%;
  • l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze (utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi) ai sensi dell’articolo 68 del TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale (in tal senso: circ. Ag. Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 2).

Si ricorda, infine, che, nell’ipotesi di precedenti rivalutazioni (circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2011, paragrafo 2):

  • non è necessario versare le rate eventualmente pendenti derivanti dalla precedente rivalutazione;
  • dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva già versata in occasione della prima rivalutazione. 

2. Situazioni critiche 

In sede interpretativa l’Agenzia delle Entrate (circ. 8.2004 n. 35, par. 2 e, in precedenza: 1/2013 e 20/2016) e la giurisprudenza ormai consolidata (tra le altre: Cass. 20.02.2015 n. 3410 e 29389/2020) hanno chiarito da tempo che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate si considera perfezionata con il versamento, entro il termine previsto ex lege:

  • dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • ovvero, in caso di opzione per il pagamento rateale, della prima rata.

Partendo da questa conclusione, di rimando è stato affermato che l’eventuale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta (ovvero, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma sarebbe tale da determinare:

  • (in primis) l’impossibilità di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza;
  • (di conseguenza) la facoltà del contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in ritardo entro 48 mesi dal relativo versamento (ex articolo 38 DPR 602/73). 

Questa impostazione (garantista pro-Fisco) è stata più volte espressa e confermata anche in giurisprudenza. Infatti, in questa sede, è stato affermato che il regolare versamento dell’imposta sostitutiva rappresenta una condizione da rispettare per il perfezionamento della rivalutazione (tra le tante si vedano: Cass. 12.03.2018 n. 5981; Cass. 15.07.2016 n. 14491; Cass. 20.02.2015 n. 3410).

 A fronte della disciplina sopra illustrata, sono sempre più frequenti i casi in cui: 

  1. dopo il versamento (regolare) dell’imposta sostitutiva (o della prima rata), il contribuente prenda atto della sopravvenuta sconvenienza ad esercitare la rivalutazione;
  2. l’imposta sostitutiva (o la prima rata della stessa) viene versata in una misura inferiore a quella corretta.

In questo contesto, allo stato attuale, nell’ipotesi a): 

  • l’opzione per la rivalutazione del costo o valore di acquisto resta valida; 
  • (in caso di pagamento rateizzato) le rate non versate sono iscritte a ruolo (ex art. 10 e seguenti DPR 602/73)

In realtà, i tempi dovrebbero essere ormai maturi per prevedere, così come del resto è stato recentemente disposto in relazione alla disciplina dei regimi della rivalutazione, riallineamento e affrancamento di cui all’art. 110 DL 104/2020, la possibilità di revocare (eventualmente anche parzialmente) in qualsiasi momento l’opzione per la rivalutazione originariamente manifestata. 

Del resto, a favore di questa tesi, depongono diversi elementi ovvero:

  1. l’assenza di una disposizione normativa specifica di irritrattabilità della rivalutazione contenuta nell’articolo 7 della Legge 448/2001 (in passato, in tal senso: CTP Ravenna 395/02/14; CTR Brescia 141/66/13; CTR Milano 47/26/11; CTR Torino 87/36/10);
  2. la natura non vincolante degli orientamenti espressi in sede interpretativa dall’Agenzia delle Entrate in sede di circolare o risoluzione;
  3. la natura stessa dell’opzione che, contrariamente a quanto è stato riconosciuto in giurisprudenza, ha la natura di dichiarazione di scienza ritrattabile (in senso contrario consolidato: Cass. 8749/2021; Cass. 4659/2020; CTR Lombardia 2004, 16 .05.2022);
  4. il fatto che, aderendo alla tesi opposta si giungerebbe ad una situazione di eccessiva “forzatura” nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in piena violazione del principio di collaborazione e buona fede che, viceversa, dovrebbe sempre sovraintendere i rapporti tra Fisco ed il Contribuente (art. 10 Legge 212/2000). 

Ugualmente, nell’ipotesi b) (ossia di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero, in caso di pagamento rateizzata, della prima rata in misura inferiore a quella corretta), ad oggi, seguendo la tesi sostenuta dall’ufficio, la conseguenza è rappresentata dall’integrale disconoscimento della rivalutazione, stante il mancato perfezionamento della stessa. Anche in questo caso, motivi di ragionevolezza dovrebbero consentire al contribuente di conservare la validità della rivalutazione effettuata, almeno – nella peggiore ipotesi – in proporzione al versamento effettuato, senza (viceversa) rischiare di dover subire il disconoscimento integrale della rivalutazione (con l’unica possibilità per il contribuente – ove ancora fruibile – di richiedere il rimborso degli importi versati entro 48 mesi). E’ quindi auspicabile un cambio di orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle sopra citate tematiche, meglio ancora se accompagnato da un intervento specifico a livello normativo. 

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