Sovraindebitamento e meritevolezza. il passato ritorna d’attualità

Cosa si intende per meritevolezza? cosa deve essere dimostrato?

secondo l’art.9, comma 3 bis lett. a) della Legge 3/12, la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi deve contenere “l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni”; inoltre, l’art.12-bis, comma 3 dispone che il piano è fattibile quando il giudice “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

nel caso posto all’esame del giudice, l’OCC aveva predisposto la relazione particolareggiata affermando che le ragioni dell’indebitamento del debitore erano derivate “dall’incapacità di mantenere sotto controllo il bilancio familiare”. tale affermazione ha destato perplessità nel giudice circa la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo di colpevolezza e, pertanto, ha chiesto, sul punto, chiarimenti al gestore della crisi.

il gestore giustificava tale affermazione specificando che tale incapacità riguardava il bilancio famigliare (montante debitorio) mentre la crisi era del padre di famiglia (flussi di reddito personale insufficienti al pagamento del debito). Infatti, nel caso di specie, si trattava di esigenze famigliari finanziate in modo proporzionato rispetto alle entrate famigliari e contratte da entrambi i coniugi, coobbligati tra loro e cogaranti. Inoltre, dopo aver specificato le ragioni della riduzione di stipendio del capo famiglia (riduzione dell’orario di lavoro per un ridimensionamento dell’attività del datore di lavoro), l’occ evidenziava che le somme, contratte consapevolmente in un momento in cui le possibilità reddituali della famiglia erano ben diverse, erano state destinate ai bisogni famigliari e non per scopi voluttuari e/o di rischio.

analizzata tutta la documentazione depositata e la relazione particolareggiata dell’occ, il giudice concludeva escludendo l’elemento soggettivo di colpevolezza, in capo al consumatore, ed affermando la sua meritevolezza ai sensi dell’art.9 ut supra.

lo studio scrivente ritiene che, pertanto e qualora assistiate il debitore come advisor legale o commerciale ovvero qualora siate nominati quali gestori della crisi, sia necessario specificare e provare nel miglior modo possibile le modalità di accumulo del montante debitorio e contestualizzare le risorse economiche ed i flussi reddituali al momento in cui il debito è stato contratto; finite, poi, coll’inquadrare le attuali possibilità del debitore e la sua presente incapacità a farvi fronte..

ricordatevi, quindi, che il sovraindebitato è meritevole quando ha contratto le proprie obbligazioni in modo responsabile e cosciente secondo il tenore di vita coevo all’indebitamento con la ragionevole prospettiva di potervi/volervi adempiere.

insomma, è meritevole sempre il passato, non il presente!

Related Posts

Calendario Corsi Live

Nessun evento trovato!

Archivio