Con riferimento ai questionari che comportano il trattamento di dati anonimi
nella fase iniziale di predisposizione dell’indagine, l’Ente che intende realizzare la somministrazione del questionario escludendo il trattamento potendo realizzare lo scopo di indagine mediante dati anonimi o mediante modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Ed invero, l’utilizzo di tale strumento per ottenere informazioni dall’utenza non dovrebbe comportare necessariamente la raccolta di informazioni riconducibili a soggetti identificati o identificabili. In tale quadro, non andrebbero acquisite le generalità o altri dati identificativi dell’interessato, salvo che gli scopi del sondaggio non possano essere altrimenti realizzati e rendano pertanto necessario raccogliere tali dati (salvo la ricezione del questionario da parte degli utenti a mezzo mail). Qualora, all’esito delle suddette valutazioni, si scelga di utilizzare un questionario che garantisca l’anonimato e non sia inviato a mezzo mail, il trattamento delle informazioni raccolte non ricade nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali; se al contrario la somministrazione del questionario avviene tramite email e si rende quindi, necessario acquisire elementi utili a contattare successivamente il soggetto da intervistare, si ha l’identificazione del soggetto.

La raccolta di queste informazioni, anche qualora non richieda l’indicazione dei dati anagrafici dei soggetti rispondenti, può essere suscettibile di consentire l’identificazione degli utenti. Ciò, anche in relazione all’eventuale circostanza che il questionario contiene domande aperte (per le quali il contenuto della risposta non è stato predeterminato) o richieda di indicare, in campi liberi, ulteriori osservazioni, suggerimenti o commenti nei quali il rispondente potrebbe riportare informazioni che rendano agevole la sua identificabilità.

In relazione a ciò si è predisposta in ogni caso l’informativa in quanto le suddette informazioni, singolarmente o nel loro complesso, o anche l’associazione di queste con altri dati detenuti dall’Ente (archivi o altre fonti di informazioni contenenti dati identificativi degli utenti insieme a talune informazioni raccolte tramite il questionario o archivi anche non nominativi che forniscono ulteriori informazioni oltre a quelle raccolte tramite il questionario), pure per altri scopi (ad esempio, amministrativi), possono, a determinate condizioni, rendere identificabili gli interessati.

In ogni caso, le successive fasi di elaborazione e di memorizzazione dei dati raccolti non devono permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). 

In tutte queste ipotesi, lo svolgimento del sondaggio comporta un trattamento di dati personali che va, pertanto, effettuato nel rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza (art. 5 GDPR) e degli altri accorgimenti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati.

Rispetto al conferimento dei dati richiesti dal questionario è necessario un conferimento facoltativo dei dati richiesti, precisando che un eventuale rifiuto di fornirli non avrà conseguenze negative sulla possibilità di inviare il questionario. 

Sotto il profilo del consenso dei minori, alla luce dell’art. art. 8 GDPR, che disciplina le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione, per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni ma gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

Per quanto riguarda l’Italia, nell’ambito dei servizi della società dell’informazione (ovvero resi a distanza, per via elettronica, attraverso strumenti informatici), l’art. 2 quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 ha previsto che l’età per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali del minore sia fissata in 14 anni; sotto tale soglia il trattamento dei dati personali del minore è lecito solo se il consenso sia stato prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si ricordi ancora il Considerando n. 38, a mente del quale, “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore” nonché il Considerando n. 58 che dispone testualmente che: Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

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