Prorogato il credito d’imposta beni strumentali “transizione 4.0”

L’articolo 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha rimodulato (con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (proroga fino al 30 giugno 2016) la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (materiali ed immateriali) nuovi 4.0 previsto dall’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020 (già estesa fino al 31 dicembre 2022), seppur con misure dimezzate rispetto a quelle vigenti. 

Può essere opportuno ricordare che:

  1. sono beneficiarie del credito d’imposta le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito) che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (per questi soggetti la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori); Viceversa, sono esclusele impresein liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Pertanto, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale;
  2. la proroga non riguarda gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), per i quali continuano ad applicarsi le misure già previste dall’articolo 1, comma 1057, della Legge 178/2020. Pertanto, per queste tipologie di investimenti, il credito d’imposta è riconosciuto entro i seguenti limiti: 
  • 40% del costo, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili (pari a 20 milioni di euro)

Nello specifico, a seguito delle modifiche operate dalla Legge di bilancio 2022, il credito d’imposta è stato rimodulato nelle seguenti misure: 

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali funzionari alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): 

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di €;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di €;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di € e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di €

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 232/2016 ovvero: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei citati beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota di competenza):

  • per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di €;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): nella misura del 15% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di €;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il termine del 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione): nella misura del 10% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di €.

Nella seguente tabella riepiloghiamo la disciplina relativa al credito d’imposta, così come modificata dalla Legge di bilancio 2022.

Credito d’imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017)
Periodo Livello di spesa Credito d’imposta
1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 Fino a 2,5 milioni di euro 40% del costo
1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 Oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 20% del costo
1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 Oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo) 10% del costo
Dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 Fino a 2,5 milioni di euro 20% del costo
Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 10% del costo
Oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo) 5% del costo
Credito d’imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)
Periodo Livello di spesa Credito d’imposta
Dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023  1 milione di euro 20% del costo
1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 1 milione di euro 15% del costo
1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 1 milione di euro 10% del costo

A livello operativo, si ricorda che il credito d’imposta:

  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro;
  • non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 

La normativa prevede altresì la necessità di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Oltre a ciò, nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati occorre indicare il riferimento all’acquisto di “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020”. In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura per le fatture cartacee il riferimento normativo può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Viceversa, in caso di emissione delle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso. 

Inoltre, con riferimento ai beni 4.0le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

  • possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. 

Infine si ricorda che, con riferimento ai beni strumentali nuovi 4.0, è previsto l’invio di un’apposita comunicazione al Mise mediante apposito modello (il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

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