Processo penale e processo tributario: il cosiddetto doppio binario

Nell’ordinamento italiano, i rapporti tra il processo penale e i processi di altra natura (civile e amministrativo) sono regolati sulla base del principio dell’autonomia e della separazione delle giurisdizioni, in forza del quale le vicende del processo penale sono ininfluenti nei processi extrapenali. Non mancano, tuttavia, casi in cui la pendenza di un processo penale determina la sospensione di un processo extrapenale vertente sui medesimi fatti, o circostanze in cui la sentenza che definisce la prima vicenda processuale ha effetti vincolanti nella seconda.

Il principio dell’autonomia e della separazione delle giurisdizioni si manifesta, invece, in maniera ben più marcata nell’ambito dei rapporti tra il processo penale e quello tributario, per riferirsi ai quali è, non a caso, invalsa l’espressione «doppio binario».

Infatti, dal punto di vista dinamico (ossia della contemporanea pendenza dei due giudizi), i giudizi tributari non sono suscettibili di essere sospesi a causa della contemporanea pendenza di un giudizio penale avente ad oggetto fatti fiscalmente rilevanti: esclude espressamente tale possibilità l’articolo 20 Decreto Legislativo 74/2000. È pertanto ammesso – anzi, imposto – dal legislatore che i due processi, pur vertendo su fatti comuni, proseguano parallelamente (come due binari, appunto), ben potendo, dunque, terminare con esiti contraddittori, ossia il processo penale con una sentenza di condanna che ritenga sussistente il reato fiscale e il procedimento tributario con una sentenza di annullamento della pretesa erariale; o viceversa!

Tale spiccata autonomia si riscontra anche sul piano statico, che viene in considerazione quando un processo penale si è ormai concluso con una sentenza irrevocabile. Infatti, diversamente da quanto accade in altri ambiti (si pensi, per esempio, ai giudizi civili di risarcimento del danno da reato), l’accertamento contenuto in una sentenza penale passata in giudicato non vincola il giudice tributario, il quale può pertanto pervenire a esiti opposti rispetto a quelli cui è giunto il processo penale.

In realtà, la possibilità che il giudicato penale vincoli il giudice tributario non è espressamente esclusa dalla legge: l’art. 654 c.p.p., infatti, prevede che, ricorrendo certi presupposti, la sentenza penale irrevocabile esplichi un effetto vincolante nei giudizi amministrativi, categoria alla quale pacificamente appartengono i giudizi tributari. Tuttavia, tale possibilità è subordinata alla condizione che la legge extrapenale «non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa».

Ebbene, nel processo tributario sono previste pregnanti limitazioni probatorie, dal momento che «l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, recante “disposizioni sul processo tributario”, vieta che in esso venga assunta la prova testimoniale, che viceversa costituisce la “prova regina” nel processo penale». Inoltre, il giudice tributario può fondare la propria sentenza anche su presunzioni che, difettando dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 192, c. 2, c.p.p., sono inidonee a supportare una decisione penale di condanna: tutto ciò comporta che la sentenza irrevocabile del giudice penale non possa vincolare i giudici tributari, dal momento che l’opposta soluzione determinerebbe un aggiramento dei limiti e dei divieti probatori che sono previsti per rendere il più possibile spedita la trattazione delle controversie pendenti innanzi alle commissioni tributarie.

Quanto detto, tuttavia, non significa che il giudicato penale sia sempre e comunque del tutto irrilevante nell’ambito dei processi tributari: esso, infatti, può costituire, specie laddove sussista una piena comunanza dei fatti oggetto delle due controversie, un elemento liberamente ed autonomamente valutabile dal Giudice Tributario.

La sentenza penale irrevocabile, in altri termini, non comporta l’insorgenza di alcun vincolo in capo al giudice tributario, ma gli può fornire del materiale conoscitivo utile a decidere la causa, fermo restando il divieto di recepire acriticamente le conclusioni del giudice penale. Si esprime in tal senso la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, «purché proceda ad una propria ed autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti nel processo penale, i quali possono, quantomeno, costituire fonte legittima di prova presuntiva».

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