Nuove opportunità per gli imprenditori ed i professionisti derivanti dalla composizione negoziata della crisi d’impresa 

L’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa, previsto dal Decreto Legge 24 agosto 2021 n. 118 (convertito nella Legge 21 ottobre 2021 n. 147, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 254 del 23/10/2021) per il risanamento delle imprese in crisi, è entrato in vigore il 15 novembre. Attraverso la composizione negoziata, viene messo a disposizione un nuovo strumento innovativo per la ristrutturazione o il risanamento aziendale delle imprese in crisi ed agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento. Infatti, per effetto di questo nuovo istituto, su base volontaria, l’imprenditore può ora chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. A differenza di altri strumenti di regolazione delle crisi, l’imprenditore non è quindi spossessato del patrimonio, ma la gestione non deve recare danno ai creditori.

A livello operativo è opportuno evidenziare che: 

  • sono interessati dalla procedura in esame gli imprenditori che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (la disciplina prevede una procedura diversificata per le “imprese maggiori”, le “imprese sotto soglia” ed i gruppi d’impresa);
  • il termine per la procedura è fissato entro un limite massimo di 180 giorni dalla nomina dell’esperto indipendente, con possibilità di prosecuzione per ulteriori altrettanti giorni; 
  • nel caso in cui l’esperto incaricato dovesse ritenere insufficiente l’esito delle trattative e le soluzioni individuate non praticabili, l’imprenditore può presentare nei 60 giorni successivi una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.

Per la gestione della composizione negoziata, è stata istituita una specifica piattaforma telematica dal sistema delle Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 

La composizione negoziata è impostata sulla figura dell’esperto che dovrà assistere l’imprenditore, facilitare i rapporti con i creditori e svolgere attività di garanzia di corretto comportamento del debitore durante la fase negoziale anche perché la gestione dell’impresa resta in capo dell’imprenditore. 

Possono essere nominati esperti nella composizione negoziale della crisi: 

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale che sono stati omologati; 
  • i soggetti non iscritti in albi professionali, che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale che sono stati omologati, qualora non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

Gli interessati a svolgere la funzione di esperto devono essere iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera di commercio del capoluogo di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Da questi elenchi una apposita commissione nominata presso ciascuna delle Camere di commercio già indicate selezionerà l’esperto da assegnare alla composizione negoziata richiesta dall’imprenditore. 

La composizione negoziata rappresenta, quindi, anche un’ottima opportunità di lavoro per i professionisti che operano sulla crisi d’impresa e per quelli che intendono avvicinarsi a questo settore. 

Gli esperti che intendono iscriversi agli elenchi sopra individuati dovranno adempiere all’obbligo formativo previsto dal D.M. 28/9/2021 del Ministero della Giustizia. In tal senso è previsto l’obbligo di frequentazione di corsi di 55 ore in cui occorrerà affrontare numerose materie giuridiche e tecniche per le quali sono precisate le ore specifiche per ciascuna giornata formativa oltre che i requisiti professionali obbligatori dei formatori. 

Per l’iscrizione negli elenchi tenuti presso le Camere di commercio è necessario presentare un’apposita domanda corredata di quanto necessario a dimostrare il possesso dei requisiti professionali, le esperienze lavorative precedenti e la frequenza della specifica formazione di 55 ore. Per i dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, la domanda di iscrizione viene presentata agli ordini professionali di appartenenza che, verificata la completezza della domanda e della documentazione, sono tenuti a comunicare i nominativi dei professionisti alla competente camera di commercio. Ai fini del primo popolamento degli elenchi, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali sarà continuo mentre a regime, a partire dal 17 maggio 2022, avverrà con cadenza annuale. 

Nello specifico, la domanda di iscrizione all’elenco deve essere corredata dalla documentazione comprovante: 

  1. a) l’iscrizione all’ordine da almeno cinque anni
  2. b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  3. c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; 
  4. d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; 
  5. e) il consenso ai fini della privacy sul trattamento dei dati comunicati. Considerata la necessità della formazione obbligatoria di 55 ore da parte di tutti gli esperti, si evidenzia la possibilità della presentazione della domanda anche se non è stata ancora completata la formazione. 

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l’interessato dovrà produrre la documentazione riguardante la conclusione del processo formativo. 

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