Nel reato in concorso il sequestro si applica a tutti, per l’intero importo

in caso di concorso nel reato di frode fiscale è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322ter c.p.p., qualora venga operato per l’intera entità del prezzo/profitto del reato e del pari nei confronti di ciascun concorrente per il medesimo importo. e’ fatta salva l’eventuale suddivisione interna tra i concorrenti.

non ha alcuna rilevanza il fatto che l’ammontare del profitto eventualmente ricavato dal concorrente sia stato dallo stesso incamerato in tutto o solo in parte in ordine alla realizzazione in concorso dell’illecito. rileva, invece, che il medesimo profitto sia stato realizzato e non possa più costituire oggetto di restituzione in quanto già speso, dissipato, distratto o trasformato.

ai fini dell’operatività del sequestro de quo non rileva neppure l’effettivo conseguimento di un’utilità dalla commissione dell’illecito.

si è espressa in tal sento la corte di cassazione, con la sentenza n. 35527/2016, aderendo all’orientamento maggioritario formatosi negli ultimi due anni superando il precedente contrasto giurisprudenziale.

la ratio di tale tesi si rinviene nel principio solidaristico proprio della disciplina del concorso di persone nel reato, secondo il quale l’intera azione delittuosa deve essere imputata in capo a ciascun concorrente.

in definitiva, nel reato in concorso di persone il sequestro si applica a tutti, per l’intero importo, senza limitazione alcuna.

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