L’oblazione è una causa di estinzione del reato di cui può beneficiare l’indagato/imputato di una contravvenzione mediante il pagamento di una determinata somma di denaro. 

La legge prevede due tipologie di oblazione: quella così detta obbligatoria, prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, disciplinata all’articolo 162 Codice Penale; e quella così detta facoltativa, prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, disciplinata all’articolo 162-bis Codice Penale.

Per quanto riguarda l’oblazione obbligatoria l’articolo 162 c.p. prevede che: “Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.

In tal caso, le condizioni per poter accedere all’istituto dell’oblazione sono:

  1. che si tratti di una contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda
  2. che la richiesta di oblazione – ed il relativo pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per quella contravvenzione – vengano fatti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure prima che sia divenuto definitivo il decreto penale di condanna

Per quanto riguarda invece l’oblazione facoltativa questa è prevista dall’articolo 162-bis c.p. secondo cui: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.

I presupposti per poter accedere all’oblazione sono:   

  1. che si tratti di una contravvenzione punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
  1. che la richiesta di oblazione – ed il relativo pagamento di una somma questa volta pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per quella contravvenzione – vengano fatti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, oppure prima che sia divenuto definitivo il decreto penale di condanna

Nel caso in argomento si parla di oblazione facoltativa, o discrezionale, poiché il Giudice, ai sensi dell’articolo 162 bis comma 4 c.p., può respingere la domanda di oblazione in considerazione della gravità del reato, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 133 Codice Penale; in tal caso la norma permette all’imputato di ripresentare l’istanza di oblazione “fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado”.

Da ultimo, merita evidenziare che, ai sensi dell’articolo 162-bis comma 3 c.p., l’oblazione non è ammessa allorquando l’imputato è recidivo ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 99 c.p.; quando si tratti di contravventore abituale o professionale e, da ultimo, quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore 

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