L’impugnazione del testamento

Il testamento, atto che esprime le ultime volontà patrimoniali nonché morali del de cuius può essere impugnato e, in determinati casi, invalidato, rendendolo improduttivo di effetti.

Il presente contributo mira ad argomentare come fare l’impugnazione del testamento olografo e pubblico e quali sono i motivi che la fondono.

Chi desidera promuovere un’azione volta a impugnare un testamento ha la facoltà di scegliere tre diversi tipi di azioni giudiziarie e nello specifico:

  • sentenza che pronuncia l’annullamento;
  • dichiarazione di nullità;
  • azione di riduzione

Innanzitutto, è importante capire quanto il testamento annullabile. I casi di invalidità del testamento si ravvisano in nullità e annullabilità. Il testamento è invece annullabile quando presenta mancanze meno gravi rispetto alla nullità come, ad esempio il testamento olografo in cui manchi la data ovvero sia incompleta.

Con riferimento ai casi di annullabilità del testamento pubblico e olografo o delle disposizioni testamentarie, è fondamentale conoscere i termini per l’impugnazione nonché i vizi formali e sostanziali. Per il caso in cui un testamento sia annullabile, la relativa azione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse ed entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Il testamento olografo e il testamento pubblico presentano elementi di tipicità che nel caso in cui manchino, rendono il testamento inesistente. Il testamento infatti è nullo quando presenta anomalie tali da rendere il testamento improduttivo di effetti poiché privo dei suoi elementi fondamentali. Dette nullità, a loro volta, possono essere di tipo formale– ad esempio, in caso di testamento olografo, si parla di nullità quando il testamento è stato scritto da una mano diversa da quella del testatore – ovvero di tipo sostanziale in cui sono ricompresi i patti successori o il testamento reciproco.

L’azione di riduzione è una misura messa a disposizione di alcuni soggetti predeterminati (i legittimari) di ottenere la reintegrazione della loro quota di legittima tramite la riduzione dei lasciti testamentari e delle donazioni in vita lesive delle loro spettanze: tale rimedio si prescrive nell’ordinario termine di dieci anni con la precisazione che, in caso le disposizioni da ridurre siano donazioni, il termine decorre dalla data di apertura della successione del donante.
In riferimento alle disposizioni testamentarie, invece, il termine decorre dalla data in cui il chiamato abbia accettato l’eredità.

Con riferimento ai costi del procedimento di impugnazione del testamento, preme subito precisare che i procedimenti di impugnazione sono composti dalle spese vive (c.d. Contributo unificato) ossia la tassa che viene versata allo Stato per l’avvio del giudizio. Unitamente ad essa occorrerà corrispondere anche le spese per effettuare le notifiche, le marche da bollo nonché l’imposta di registro che si versa al momento della pubblicazione della sentenza (che non sarà dovuta in caso di abbandono della causa per sopraggiunto accordo). Oltre a queste spese è opportuno considerare anche l’onorario dell’avvocato è libero e quindi può variare, anche sensibilmente, da professionista a professionista.
Si precisa che non è tenuto a pagare né contributo unificato, né bolli, né spese di notifica, né tantomeno l’onorario dell’avvocato chi ha un reddito inferiore a 11.493,82 euro annui (nel calcolo sono compresi anche i familiari conviventi) avendo questi accesso al cosiddetto gratuito patrocinio.

Il procedimento di impugnazione può essere attivato da chiunque abbia un interesse diretto a ottenere la pronuncia.

I termini di prescrizione variano a seconda della situazione da tutelare:

  • 10 anni dall’apertura della successione in caso di azione di riduzione volta a ridurre le disposizioni testamentarie lesive delle quote dei legittimari;
  • 5 anni dall’apertura della successione nel caso in cui ci si trovi dinanzi a un testamento falso;
  • 5 anni dal giorno in cui sono state eseguite le disposizioni testamentarie in caso di testamento redatto da un incapace;

Da ultimo è bene segnalare che, ai sensi dell’Articolo 533, del codice civile l’erede ha il diritto di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari allo scopo di ottenerne la resituzione.
Si ricorda che detta azione, a differenza dell’azione di riduzione (riconducibile solo a determinati soggetti) può essere esperita da chiunque sia stato istituito erede dal de cuius e contro chiunque vi si opponga possedendo i beni ereditari senza titolo.
Detta azione inoltre è imprescrittibile.

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