Le società benefit: aspetti fiscali

La società benefit è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 208/2015, ed è in vigore dal 1 gennaio 2016. Le società benefit costituiscono una particolare forma giuridica d’impresa che permette ad una azienda di bilanciare lo scopo utilitaristico dell’attività di impresa con il raggiungimento di un beneficio comune al quale viene destinata una parte degli utili destinati agli azionisti. La scelta legislativa di non creare (a livello civilistico) un nuovo modello società comporta (a livello fiscale) la classificazione del reddito prodotto dalle società benefit tra quelli d’impresa soggetti alle disposizioni del capo II sez. I del TUIR.

Uno degli aspetti critici che interessano le società benefit riguarda il trattamento fiscale, ovvero la deducibilità, (sotto il profilo dell’inerenza ai sensi dell’articolo 109 del TUIR) dei costi e degli oneri che afferiscono alla sfera delle attività di beneficio comune a cui la società benefit è obbligata. La normativa fiscale non prevede alcuna specifica disposizione in merito al trattamento applicabile a queste tipologie di  costi. In attesa di specifici chiarimenti, anche questi costi dovrebbero considerarsi inerenti (e quindi deducibili) in quanto idonei a creare benefici, diretti e indiretti all’attività di impresa nel suo complesso. Al di là di quanto sopra, al fine di agevolare la costituzione di società benefit, l’articolo 38-ter del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha riconosciuto un contributo (sotto forma di credito d’imposta) nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della Legge 77/2020 e fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, l’articolo 19-bis del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni –bis”), convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha:

  1.  esteso il contributo anche ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021;
  2.  ampliato l’ambito applicativo dei costi agevolabili (in tal senso, è stata riconosciuta la possibilità di ricomprendere tra i costi agevolabili quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit). 

Il beneficio in esame è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di minori dimensioni, ovvero:

  • del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  • del Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • del Regolamento (UE) 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (entro il limite massimo di euro 10.000 per ciascun contribuente) in conformità alla disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’articolo 38-bis del DL 34/2020 ha affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta. Questo provvedimento, ad oggi, non è ancora stato emanato.

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