Le procedure cautelari ed esecutive a tutela del credito erariale

LE PROCEDURE CAUTELARI 

Queste sono procedure strumentali a garantire la tutela del credito affidato dall’Ente Creditore (quindi Agenzia delle Entrate/INPS, INAIL eccetera) ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Le procedure cautelari si dividono in due tipologie: 

  • Fermo Amministrativo Del Veicolo
  • Ipoteca Sugli Immobili

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore. Prima che la procedura venga attivata, il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA). 

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata (DL n. 69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Inoltre, per evitare situazioni di disagio alle persone diversamente abili, l’Agenzia non darà seguito all’iscrizione del fermo amministrativo su veicoli adibiti al loro trasporto, ovvero procede alla relativa cancellazione nel caso sia già avvenuta la registrazione.

L’Agente della riscossione provvede, con modalità telematiche e senza che il debitore presenti alcuna istanza, alla cancellazione del fermo nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura. Inoltre, se le cartelle/avvisi per le quali è stato iscritto il fermo sono oggetto di rateizzazione o di definizione agevolata, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è prevista la sospensione del fermo al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.

L’ipoteca sugli immobili è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore; può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede e deve sempre essere preceduta da un preavviso con il quale il Contribuente viene invitato a pagare le somme dovute entro i successivi 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente.

La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

LE PROCEDURE ESECUTIVE

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere ad oggetto somme, beni mobili e beni immobili.

L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno;

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge; inoltre per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Agenzia Entrate Riscossione può pignorare la prima casa del contribuente debitore?

Agenzia Entrate Riscossione non può procedere col pignoramento se l’immobile: 

  • è l’unico di proprietà del debitore
  • è adibito ad abitazione e residenza del debitore
  • non è accatastato in una categoria di lusso (A/8 o A/9).

Inoltre, il Fisco non può pignorare la prima casa se il debito è inferiore a centoventimila euro.

Occorre però are attenzione al fatto che i limiti imposti all’attività esecutiva all’agente della riscossione non impediscono alla stessa, ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile richiamato dall’articolo 76 DPR 601/73, di intervenire in una procedura già iniziata, chiedendo in quella sede di soddisfarsi sul ricavato della vendita dell’immobile promossa da altri (creditori privati, per i quali non vi è alcun limite alla pignorabilità della prima casa del debitore). 

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