L’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore

Gli Enti del Terzo Settore che intendono iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS, previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 117/2017) al fine usufruire delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore (CTS) potranno adeguare gli statuti con la procedura semplificata (ovvero con le maggioranze che solitamente sono previste dallo statuto per le deliberazioni in assemblea ordinaria) entro il termine ultimo del 31 maggio 2022 (termine così prorogato dall’articolo 66 del DL 31 maggio 2021 n. 77).  Nello specifico, per adeguare i propri statuti:

  • le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione sociale (APS) e le Onlus potranno fare ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria;
  • gli altri enti no profit: non hanno alcun termine per adeguare lo statuto ai dettami della Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel “perimetro” del Terzo settore.

Si ricorda che, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal CTS, nello statuto è necessario inserire alcune specifiche clausole, ovvero: 

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione; 
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga in caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa; 
  • la disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l’effettività del medesimo, garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea per l’approvazione e le modifiche degli atti associativi e la nomina degli organi direttivi; 
  • l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario; 
  • la libera eleggibilità degli organi associativi, sovranità dell’assemblea, criteri per l’ammissione e l’esclusione dei soci, criteri di pubblicità per l’assemblea, deliberazioni e bilanci; 
  • l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e non rivalutabilità della stessa. 

Per tutti gli enti non profit, comprese le ODV, le APS e le Onlus, sarà comunque possibile adeguare lo statuto alle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria) anche dopo il 31 maggio 2022.

L’iscrizione al registro unico 

La piattaforma online per la gestione delle nuove iscrizioni al Runts è attiva dal 24 novembre. Pertanto, chi intende assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) può presentare l’apposita domanda seguendo le indicazioni fornite dall’articolo 38, comma 1, del DM 106/2020.  Alla piattaforma è possibile accedere tramite Spid o Cied. Al momento dell’ingresso nel portale è richiesta l’indicazione dei dati identificativi dell’ente no profit (denominazione, codice fiscale/partita iva, sede legale, indirizzo Pec). Oltre a ciò è necessario:

  • individuare la sezione del Runts all’interno della quale l’ente intende collocarsi;
  • allegare atto costitutivo, statuto, l’ultimo o gli ultimi due bilanci approvati (da esibire soltanto per gli enti che già svolgono attività di interesse generale).

In caso di un ente affiliato ad una rete associativa, è necessario disporre di una attestazione di adesione alla medesima, rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. 

Per coloro che intendono iscriversi nella sezione dedicata a Odv e Aps, sono richieste ulteriori informazioni (ad esempio il numero dei soci cui è riconosciuto il diritto di voto, nonché quello dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati e quello dei volontari).

I documenti richiesti devono essere presentati con il formato Pdf/A e firmati digitalmente per consentire agli uffici di accertarne la validità (spetta poi all’ente allegare una dichiarazione di conformità all’originale dei documenti prodotti).

Infine si ricorda che: 

  • per la trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS che sono già iscritti nei rispettivi registri, gli uffici competenti delle Regioni e delle Province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso, a condizione che non vi siano in corso procedimenti di cancellazione (articolo 31, commi 1 e 2, DM 106/2020).   All’operazione di trasmigrazione, che dovrà concludersi entro il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali competenti;
  • dal 23 novembre 2021 non è più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle Odv e delle Aps o all’anagrafe delle Onlus.

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