La videosorveglianza – Parte 1

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio exploit della videosorveglianza. Il settore è, infatti, interessato da una sempre maggiore ed inarrestabile evoluzione tecnologica, causata anche dalla necessità di rispondere in maniera puntuale ed esauriente alle più accentuate e sentite richieste di protezione e sicurezza che pervengono sia da soggetti qualificati (aziende, enti) che da semplici cittadini. In questo contesto si situa il recente provvedimento sulla sicurezza urbana (D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, pubblicata in G.U. n. 93, serie generale, del 21 aprile 2017) c.d. “Decreto Minniti”, che ha ampliato l’utilizzo della videosorveglianza, incentivando gli enti ad investire in sistemi di videosorveglianza “intelligente”.

L’esigenza di sicurezza deve però coordinarsi con la doverosa tutela del diritto alla riservatezza delle persone, per cui l’utilizzo delle nuove tecnologie dovrà essere effettuato alla luce della normativa vigente, che si è arricchita del recente Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di essi, che abroga la Direttiva 95/46/CE (GUUE 4 maggio 2016, L 119/1) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

A circa un tre anni dall’entrata in vigore del GDPR, le ultime statistiche indicano che in linea generale solo un’azienda su quattro si è adeguata, e si tratta perlopiù di grandi realtà e multinazionali, mentre le pmi e le microimprese faticano ancora a conformarsi alla nuova normativa sulla protezione dei dati personali. I soggetti avrebbero dovuto attivarsi per essere in regola entro il 25 maggio 2018 anche sotto il profilo del trattamento dei dati acquisiti mediante un sistema di videosorveglianza.

Ed invero, la materia della videosorveglianza si intreccia con la disciplina prevista dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e, in particolare, con le norme contenute nel Titolo I, rubricato «Della libertà e dignità del lavoratore». 

Il Garante ha emesso diversi provvedimenti generali in tema di videosorveglianza, tra cui: 

  • Provv. 29 novembre 2000 «Il decalogo delle regole per non violare la privacy» – [doc. web n. 31019]; 
  • Provv. Generale 29 aprile 2004 – [doc. web n. 1003482]; 
  • Provv. Generale 8 aprile 2010 – [doc. web n. 1712680]; 
  • Circolare INL n. 5/2018 del 19 febbraio 2018

Circa le finalità, è bene ricordare che il trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza è lecito quando: 

  • È fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente in capo a soggetti pubblici e privati; 
  • È fondato sul principio di finalità. I sistemi di videosorveglianza in azienda hanno la finalità di protezione e incolumità dei dipendenti e di eventuali terzi, di protezione della proprietà e del patrimonio aziendale, di acquisizione delle prove nell’ambito dei c.d. controlli difensivi; 
  • È rispettato il principio di necessità: comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice); 
  • È rispettato il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti per garantire un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). 

In altre parole: gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente ritenute insufficienti o inattuabili. 

Gli interessati devono essere sempre informati quando stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. Tale importante principio è stato oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione (sez. II civ., sentenza 19 aprile – 5 luglio 2016, n. 13663) a mente della quale «L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso» 

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