La sospensione del procedimento con messa alla prova alla luce della sentenza della corte costituzionale n. 174/2022 

L’articolo 168 bis Codice Penale stabilisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102103104105 e 108”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174, decisa il 23/6/22 e depositata il 12/7/22, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (parziale) dell’art. 168-bis, comma quarto Codice Penale nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova qualora si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) Codice Procedura Penale con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Secondo l’articolo 12 comma 1 lett. b) cpp si ha connessione di procedimenti se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Del tutto evidente, pertanto, come – davanti alla contestazione di un nuovo reato – sarà opportuno interrogarsi circa la possibilità di sussumere la condotta nel medesimo disegno criminoso ideato al momento dell’esecuzione del reato o dei reati già definiti, in altro procedimento, con la messa alla prova.

Di qui, l’esigenza di definire meglio il concetto di “medesimo disegno criminoso”.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del “medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso determinati indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, fermo restando che, all’esito della ricognizione dei predetti indicatori, si potrà riconoscere la continuazione allorquando si possa ritenere che “al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Cassazione Sezioni Unite, n. 28659/2017). 

Ciò premesso, ai fini della concessione di una seconda messa alla prova potrebbe essere necessario dimostrare che il reato per il quale si procede sia stato ideato, quanto meno “in bozza”, fin dal momento della commissione di quello per il quale l’imputato ha già usufruito del rito alternativo.

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