Di legittima o quota di legittima si parla in materia di successione, perché il testatore nel disporre delle sue sostanze può agire liberamente a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui al Libro Secondo del Codice Civile e precisamente agli Articoli 536 e seguenti di cui parleremo meglio infra. Queste norme disciplinano proprio i diritti spettanti ai c.d. legittimari e, in particolare, le loro spettanze a riguardo della quota di legittima.

Cosa si intende per quota di legittima?

La legittima rappresenta la porzione di eredità che deve essere devoluta, in forza della legge, a determinati soggetti anche in presenza di una diversa volontà del “de cuius”.

Secondo l’ordinamento vigente i legittimari sono:

  • il coniuge (a cui viene equiparato l’unito civilmente ai sensi della c.d. Legge Cirinnà del 20 maggio 2016, n. 76, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto);
  • i figli (a cui sono equiparati gli adottivi);
  • gli ascendenti ma solo nel caso di assenza di figli come infra meglio precisato.

Si precisa altresì che a favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli (art. 536, comma 3, c.c.).

Come funziona la legittima in caso di testamento?

La successione legittima non si può configurare come un tertium genus di successione poiché gli unici due tipi previsti dalla legge sono la successione testamentaria (ove il de cuius dispone di tutto o in parte delle sue sostanze a mezzo di testamento pubblico, olografo o segreto) o la successione ab intestato ossia quella in cui l’eredità viene devoluta ai sensi di legge e senza che il de cuius disponga alcunché.

La quota di legittima acquista rilievo:

  • nel caso in cui in una successione testamentaria il testatore abbia leso le aspettative dei legittimari apporzionandoli con quote inferiori a quelle previste dalla legge;
  • nel caso in cui il testatore abbia fatto in vita donazioni tali da ridurre la quota di legittima spettanti ai legittimari e, in questo caso, la lesione si può manifestare sia nel caso di successione testamentaria sia nel caso di successione per legge.

Come si calcola la quota di legittima e quale quota spetta ai figli? 

La quota di legittima varia a seconda di quanti legittimari concorrono alla successione, secondo quanto disposto nella successione legittima, e precisamente: il coniuge (e, quindi, anche l’unito civilmente), i figli e gli ascendenti unicamente quando non vi sono figli.

Al coniuge (o alla persona dello stesso sesso unita civilmente) spetta: 1/2 del patrimonio ereditario se non concorre con altri eredi; 1/3 del patrimonio se vi è un figlio; 1/4 del patrimonio se concorre con due o più figli; 1/2 del patrimonio se vi sono altri parenti.

Al figlio spetta: 1/2 del patrimonio se è l’unico legittimario; 2/3 del patrimonio se vi sono due o più figli, da dividersi in quote uguali fra loro e se questi non concorrono con altri; 1/3 del patrimonio se concorre con il coniuge (o l’unito civilmente); 1/3 del patrimonio se due o più figli concorrono con il coniuge (o l’unito civilmente), da dividersi in quote uguali fra loro.

Agli ascendenti, che acquistano la qualifica di legittimari solo in caso di assenza di figli, invece spetta: 1/3 del patrimonio se non concorrono con altri; 1/4 del patrimonio se concorrono con il coniuge (o l’unito civilmente).

La quota di legittima spetta esclusivamente ai soggetti citati nell’Art. 536, del codice civile, e per cui si rinvia ai paragrafi precedenti.

A mero titolo di precisazione si ricorda che la quota di legittima non pone problema alcuno di calcolo nel caso in cui il testatore abbia disposto delle sue sostanze senza ledere le ragioni dei legittimari attraverso disposizioni testamentarie oppure nel caso in cui il de cuius muoia senza testamento e non abbia leso le ragioni dei legittimari con precedenti donazioni effettuate in vita.

Quota di legittima nipoti

I nipoti non rientrano nel novero dei legittimari salvo il caso in cui il loro genitore premuoia a loro: in questo caso i figli, ossia i nipoti del genitore premorto, subentrano nella sua posizione per rappresentazione. Quindi, in caso di premorienza di un genitore, il nipote (inteso come figlio di un figlio) non può essere escluso dalla successione e succederà nelle stesse quote del rappresentato.

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