La pubblicazione delle foto che ritraggono persone fisiche

L’uso di fotografie che ritraggono persone fisiche rientrano con certezza nel novero dei dati personali e in particolare nell’art. 4 GDPR ai sensi del quale è dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

La disciplina applicabile all’uso di immagini fotografe è la seguente:
• Art. 96 Legge Autore (L. 633/1941)
• Art. 10 Codice Civile (RD. 262/1942)
• Codice Privacy (D.L. 196/2003)
• Provvedimenti Garante Privacy
• Art. 4 Statuto Lavoratori (riforma DL. 151/2015) • Regolamento UE (GDPR 2016/679)

Ed invero, la pubblicazione di fotografie rappresentanti altre persone, soprattutto per quanto riguarda il loro volto, trova importanti limiti già nella normativa codicistica (Art. 10 C.c.), laddove è imposto che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 

Un altro perimetro è poi imposto dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), ove si afferma che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. 

  1. dalla notorietà o all’ufficio pubblico coperto dal soggetto ripreso,
  2. da necessità di giustizia o di polizia,
  3. da scopi scientifici, didattici o culturali,
  4. quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Ultimo e invalicabile limite, risiede proprio nell’ultimo comma dell’art. 97 L.d.A. che richiama il contenuto del già menzionato art. 10 del Codice Civile, e sulla scorta del quale gli usi dell’immagine (ritratto) altrui non devono in alcun modo recare un pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro nella persona ritratta. 

L’occasione di riflettere sul concetto di immagine personale e sulle sue interpretazioni, viene invece grazie alla terza, ma non meno importante, fonte legislativa nazionale in materia di privacy: il D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in applicazione del Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR). 

Abbiamo già evidenziato come l’immagine personale può coincidere a tutti gli effetti con la definizione di dato personale e, per questo motivo deve soggiacere alle regole dettate in materia di (corretto e lecito) trattamento di dati personali., perché anche nel caso delle fotografie esiste infatti il diritto alla propria immagine. 

Si può rinunciare al consenso soltanto se un interesse pubblico o privato preponderante giustifica la pubblicazione. In caso di dubbio occorrerebbe chiedere il consenso degli interessati. 

Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di fotografie recenti o scattate anni addietro. I diritti della personalità delle persone interessate sussistono fintanto che esse sono in vita e possono essere fatti valere in qualsiasi momento. Se si intendono pubblicare immagini contenute in archivi fotografici, occorre prima chiarire l’identità delle persone ritratte e chiederne il consenso. 

Anche nel caso di fotografie che ritraggono gruppi di persone i diritti della personalità dei singoli interessati possono essere a rischio, cioè qualora le persone siano riconoscibili nell’immagine.

Infine, dal punto di vista del profilo pubblicazione immagine – azienda- dipendente, si riporta il vademecum 15.05.2015 del Garante Privacy, ai sensi del quale: «In ambito di lavoro privato per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella intranet aziendale e, a maggior ragione in internet, occorre il consenso dell’interessato». 

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