La protezione dei minori nel diritto europeo dei consumatori.

Il nostro Ordinamento offre una tutela precisa a favore dei soggetti minorenni in qualità di consumatori.

L’art. 31 Codice del consumo rubricato proprio “Tutela dei minori” ed inserito nel Capo I intitolato “Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite” dispone espressamente che:

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Ma le forme di protezione del minore in veste di consumatore hanno anche rango sovranazionale.

Ed invero, l’evoluzione dei mercati si è posto l’obiettivo legislativo primario della protezione dei consumatori bambini, con lo scopo di proteggere i loro diritti di consumatori, come singoli acquirenti o clienti (oltre la loro età), da produttori o fornitori. 

In Europa, le prime definizioni di consumatore lo qualificavano come “qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale o professionale”, e la direttiva n. 87/357 / CEE è una delle prime direttive in cui si citano i consumatori minorenni.

Tale direttiva riguarda le situazioni di pericolo per la salute rispetto alle modalità di costruzione dei giochi venendo approvata solo nel 1987. 

Gli obiettivi della politica comunitaria nella sfera dei consumatori sono principalmente la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché l’organizzazione di un sistema che può consentire adeguati strumenti di informazione, consulenza, istruzione, risarcimento dei danni e rappresentanza dei consumatori. 

Le aree di intervento sono molteplici, riguardano, ad esempio, pubblicità ingannevole, responsabilità del produttore, contratti a distanza, credito al consumo, sicurezza dei prodotti, clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, multiproprietà, dati personali trasformazione, garanzie di beni di consumo, pratiche commerciali sleali. 

Oltre alla panoramica generale nel settore, la normativa UE prevede una protezione per i bambini dalle comunicazioni commerciali. Considerando la grave preoccupazione causata dagli sviluppi della comunicazione commerciale diretta ai bambini, le istituzioni comunitarie si sono rivolte per proteggerli da pressioni e sfruttamenti indebiti e per raggiungere un giusto equilibrio tra i diritti dei bambini (e dei loro genitori) e i diritti dei commercianti sul mercato dei prodotti e servizi.In questa prospettiva, vi sono disposizioni specifiche nella normativa dell’UE in materia di pubblicità e pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Ancora prima della Regolamentazione europea, si riscontra la pubblicazione di numerose direttive molto incidenti nell’ambito della tematica qui trattata, proprio per l’importanza della questione; infatti, la categoria dei minori è inclusa anche in altre disposizioni dell’UE, come “la regolamentazione dei contratti a distanza” (dir. 97/7/CE) che prevede (oltre alla norma generale di buona fede relativa ai negoziati contrattuali) che le informazioni preliminari chiariscano lo scopo commerciale, il quale deve essere indicato in modo comprensibile e appropriato ai mezzi di comunicazione utilizzati.

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