La causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.

Al fine di salvaguardare l’unità della famiglia – valore tutelato anche a livello costituzionale (si vedano gli artt. 29-31 Cost.) –, l’art. 649 c.p. esclude la punibilità di gran parte dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, dell’adottante o dell’adottato, di un fratello o di una sorella che convivano con l’autore del fatto.

Per meglio comprendere l’istituto in esame, appare preliminarmente necessario dedicare alcuni brevi cenni alla punibilità.

Secondo la cd. sistematica quadripartita del reato, quest’ultimo è un fatto tipico (ossia conforme alla fattispecie astratta descritta dalla norma incriminatrice), antigiuridico (ossia non facoltizzato né imposto da alcuna norma dell’ordinamento giuridico), colpevole (ossia commesso con dolo, colpa o dolo misto a colpa) e punibile (ossia un fatto che il legislatore considera opportuno punire). La punibilità, quindi, rappresenta l’insieme delle condizioni che fondano o escludono l’opportunità di punire un fatto di cui siano già state accertate la tipicità, l’antigiuridicità e la colpevolezza.

È dunque per ragioni di opportunità che il legislatore, con l’art. 649 c.p., ha inteso escludere la punibilità di gran parte dei delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti: ciò che si vuole evitare è che l’apertura di un procedimento penale e la successiva irrogazione di una pena disgreghino un nucleo familiare, la cui unità costituisce – come si è anticipato – un valore costituzionalmente rilevante.

La punibilità è esclusa per la maggior parte dei delitti contro il patrimonio: fanno eccezione la rapina, l’estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e qualunque altro delitto contro il patrimonio che sia concretamente commesso con violenza alle persone.

Con riferimento alla natura giuridica dell’istituto in esame, trattasi di una causa personale e concomitante di esclusione della punibilità, dal momento che inerisce ai rapporti tra agente e vittima sussistenti al momento della commissione del fatto. 

Da tale natura giuridica discendono rilevanti conseguenze: la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p., infatti, rileva obiettivamente, nel senso che opera a favore dell’agente indipendentemente dai suoi stati soggettivi (ossia anche qualora egli ignorasse il rapporto intercorrente tra sé e la persona offesa); correlativamente, se l’agente erroneamente suppone che tale rapporto sussista, ciò non varrà ad escludere la punibilità.

Quanto detto si potrà meglio comprendere facendo ricorso a un esempio pratico: il marito che si è appropriato di un bene della moglie non sarà punibile per appropriazione indebita anche qualora abbia erroneamente ritenuto che quel bene appartenesse a un terzo estraneo; correlativamente, il marito che si è appropriato di un bene di un terzo estraneo, erroneamente ritenendo che appartenesse alla moglie, non potrà invocare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p. 

Come si è visto, l’istituto in esame opera anche nei confronti degli affini in linea retta: tali sono, ad esempio, i figli del coniuge nati da un precedente matrimonio. Sul punto, la giurisprudenza si è più volte trovata ad affrontare un caso frequente nella prassi: trattasi dell’ipotesi in cui un reato contro il patrimonio sia commesso da un coniuge contro i figli dell’altro coniuge, il quale sia già deceduto. A norma delle leggi civili, in casi siffatti il rapporto di affinità permane: infatti, l’art. 78, comma 3, c.c. stabilisce che «l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati».

Come si vede, la norma sopra richiamata enuncia un principio generale che, tuttavia, ben può soffrire eccezioni: non può non leggersi in questi termini la clausola «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati». Ebbene, tra tali effetti l’art. 307, comma 4, c.p. espressamente annovera quelli della legge penale, conseguentemente escludendo, a tali fini, la permanenza del vincolo di affinità allorché sia deceduto il coniuge da cui tale vincolo deriva.

Benché l’art. 307 c.p. non sia una norma di parte generale, essendo anzi relativa al delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, il quarto comma sopra richiamato assume portata generale, come ben si può evincere dalla locuzione introduttiva «agli effetti della legge penale».

È proprio facendo leva su tale locuzione che la giurisprudenza ormai consolidata (si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 30/3/21, n. 23060) è pervenuta ad affermare il principio in forza del quale, «in tema di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero la procedibilità a querela di cui all’art. 649 c.p. non opera allorché sia morto il coniuge da cui l’affinità stessa deriva e non vi sia prole».

Se, dunque, i due coniugi non hanno prole in comune e uno dei due decede, il reato contro il patrimonio successivamente commesso dal coniuge superstite nei confronti dei figli del de cuius sarà punibile, non potendosi invocare – per le ragioni che si sono sopra esposte – la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 649 c.p.

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