Impugnabile la cartella di pagamento conosciuta con l’estratto di ruolo

In caso di notifica invalida della cartella il termine per l’impugnazione decorre dall’estratto di ruolo. la suprema corte a sezione unite (cass. ss.uu. n.19704 del 2/10/15) è intervenuta per chiarire il contrasto giurisprudenziale sul punto “fermo restando che non è impugnabile ex se l’estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che diretta, non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assumere essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesta dal concessionario per la riscossione, ogni qual volta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipate all’impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successive in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione”.
premessa la differenza esegetica tra ruolo (atto impositivo espressamente normato anche in merito alla sua impugnabilità) ed estratto di ruolo (elaborato informatico privo di forza impositiva) non costituisce quindi un’ “inammissibile impugnazione dell’estratto di ruolo” quella diretta ad opporre il primo atto conoscitivo della pretesa erariale bensì opposizione della cartella notificata non validamente notificata in una sorta di rimessione in termini.
la pronuncia, seppur con tutte le specificità del caso di specie, da una volta di più credito alle ragioni sostanziali dell’opposizione piuttosto che a quelle formali.

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