L’impresa familiare non è soggetta all’irap

L’ordinanza della corte di cassazione n.17429 del 20 agosto 2016, nel rinviare alla commissione tributaria regionale la questione di merito circa la verifica del superamento della “soglia di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, apre la porta alla valutazione di merito, caso per caso, circa l’imponibilità irap dell’impresa familiare.

i precedenti giurisprudenziali concludevano, infatti, per l’assoggettamento tout court ad irap di tale forma imprenditoriale perché per la natura intrinseca della stessa doveva intendersi come generalmente organizzata a prescindere dall’effettivo lavoro svolto dal collaboratore.

da oggi, pertanto, l’impresa familiare sarà soggetta ad irap solo nel caso in cui il collaboratore apporti una concreta prestazione lavorativa non occasionale, di natura qualificata e qualitativamente superiore alla soglia dell’impiego tipico delle mansioni di segreteria ovvero a quelle meramente esecutive.

preme ricordare che non deve essere dimenticato l’impiego, nell’attività imprenditoriale, di beni strumentali eccedenti l’id quod plerumque accidit, ovvero il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

quindi, come modus operandi, qualora la nostra impresa familiare ovvero quella alla quale prestiamo consulenza avesse una dotazione di beni strumentali minima ed indispensabile allo svolgimento dell’attività e dall’analisi quantitativa e qualitativa dell’apporto lavorativo dei collaboratori familiari risultasse che gli stessi svolgono operazioni segretariali o meramente esecutive, l’imprenditore può, a buon diritto, ritenersi non soggetto ad irap; qualora tali caratteristiche minime fossero presenti anche per gli anni passati, avrebbe ben diritto al rimborso dell’imposta versata.

ricordo che, il diritto al rimborso si prescrive nei 48 mesi successivi al versamento.

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