Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica

1. ELEMENTI DISTINTIVI 

L’articolo 1, comma 1064, lettere da a) ad h), della Legge 178/2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative già previsto dall’articolo 1, comma 198 e seguenti, della legge n. 160/2019.

Il credito d’imposta è fruibile da tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti):

  1. a prescindere dal regime di determinazione del “reddito dell’impresa”
  2. indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale;
  3. in regola con il Durc e con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono in ogni caso escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale

Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetta:

  • per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20% (in precedenza 12%), fino a un massimo di 4 milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro);
  • per gli investimenti in innovazione tecnologica di prodotti e processi e design: nella misura del 10% (in precedenza 6%), fino ad un massimo di 2 milioni di euro (in precedenza 1,5 milioni di euro);
  • per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15% (in precedenza 10%), fino a un massimo di 2 milioni di euro (in precedenza 1,5 milioni di euro).

Le aliquote e i massimali sopra indicati sono applicabili ai costi sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2021 (in tal senso. Agenzia delle Entrate, risposta interpello 10 maggio 2021 n. 323), e quindi alle spese sostenute nei periodi 2021 e 2022, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti.

Viceversa, le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, sono soggette alle minori aliquote e massimali previsti dall’articolo 1, comma 203, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).

  1. Attività di ricerca e sviluppo 

Rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili quelle attività consistenti nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale, di cui alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.6.2014

Ricerca fondamentale

si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici

Ricerca industriale

si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale

Sviluppo sperimentale

si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta:

  • sono rilevanti le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico (e quindi non il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa);
  • la condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile; 
  • sono agevolate le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegue tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non dovesse essere raggiunto o pienamente realizzato;
  • se un particolare progresso scientifico o tecnologico dovesse essere già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo (ad esempio perché coperti da segreto aziendale) i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta (fa eccezione il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico dovesse essere già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune); 
  • sono agevolati i lavori di ricerca e sviluppo che sono svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

1.2 Attività di innovazione tecnologica 

Sono tali le attività volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi, diverse da quelle di ricerca e sviluppo.

A quest’ultimo riguardo, può essere opportuno considerare che 

  • per “prodotti nuovi o significativamente migliorati” devono intendersi i beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità;
  • per “processi nuovi o significativamente migliorati”, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, si intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

1.3 Attività di design ed innovazione estetica

Rientrano tra le attività agevolabili poste in essere da imprese operanti nel settore:

  • della moda;
  • calzaturiero;
  • dell’occhialeria;
  • orafo,
  • del mobile e dell’arredo;
  • della ceramica,
  • per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

2. TIPOLOGIE DI SPESE AGEVOLATE 

Le spese ammissibili  possono essere raggruppate in sei distinte categorie, ovvero:

1) le spese per il personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, che sono direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Se tra questi vi sono soggetti che posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni;

b) primo impiego;

c) possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO;

d) assunzione nell’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

e) impiego esclusivo nei lavori di ricerca e sviluppo:
la spesa concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

2) le spese per i beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nel limite delle quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate al precedente punto. Nel caso in cui questi beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, occorrerà assumere la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

3) le spese per i contratti extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta; 

4) spese per le privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, acquistate da terzi fiscalmente residenti in Italia o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996, anche in licenza d’uso, nel limite delle quote di ammortamento per importi non superiori ad 1 milione di euro, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta (viceversa, sono escluse, le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente);

5) le spese per i sevizi di consulenza  ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese relative ai contratti extra-muros ammissibili, senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui D.M. 4 settembre 1996;

6) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei relativi contratti.

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per poter accedere al credito d’imposta, è necessario predisporre la seguente documentazione:

  • una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.  La certificazione è onere dell’organo di revisione nominato nel periodo d’imposta di riferimento, anche se in scadenza. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 39/2010 e le spese sostenute per tale obbligo, nel limite di € 5.000 e, comunque, nel limite massimo previsto per il credito, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta;
  • una relazione tecnica asseverata, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere:
  1. predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto;
  2.  controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa mediante autocertificazione (ex D.P.R. n. 445/2000).

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Sulla base della documentazione sopra citata e di quella ulteriormente fornita dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina. In quest’ambito, qualora dovesse essere accertata l’indebita fruizione anche parziale del credito, il relativo importo (maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge) sarà recuperato a tassazione, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

Infine, si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiedere al Mise un parere qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, dovessero rendersi necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché’ in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa.

4. MODALITA’ DI UTILIZZO 

Il credito di imposta è:

  • utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997), attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
  • non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 (utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e dall’articolo 34 della Legge 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro);
  • non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP, né ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP, non porti al superamento del costo che è stato complessivamente sostenuto.

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