Il meccanismo applicativo dell’agevolazione “super–ace”

  1. Premessa 

L’articolo 19, commi 2 – 7, del Decreto Legge 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), convertito nella Legge 23.7.2021 n. 106 ha modificato la disciplina della c.d. Agevolazione ACE (“Aiuto alla Crescita Economica”), prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super ACE”).

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 17.9.2021 n. 238235 ha chiarito le modalità e i termini per la comunicazione preventiva all’Agenzia stessa ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta derivante dalla trasformazione del rendimento nozionale.

Può essere opportuno evidenziare che: 

  • a livello soggettivo possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordinario);
  • l’agevolazione è fruibile unicamente con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero nel periodo d’imposta 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, e nel periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”);
  • per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), la base di calcolo della “super ACE” è costituita  dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente”. Pertanto, nella norma, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

la base ACE alla data del 31.12.2021 (ovvero al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”);

la base ACE alla data del 31.12.2020 (ovvero al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”). 

  1. Il calcolo 

Il presupposto per poter beneficiare della “super ACE” è costituito dall’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:

    • i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
    • le rinunce dei soci ai crediti;
  • l’accantonamento di utili a riserva. 

Nello specifico, con riferimento al periodo d’imposta 2021, gli incrementi patrimoniali assumono rilevanza per l’intero ammontare e non, viceversa, pro rata temporis (pur in assenza di specifici chiarimenti, lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche alle società neocostituite nel 2021. La tesi contraria, infatti, vanificherebbe la ratio della retrodatazione degli incrementi a inizio anno, che caratterizza e distingue la Super- Ace rispetto all’Ace ordinaria).

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super ACE” assume rilevanza per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (il rendimento nozionale massimo è quindi quantificabile nella misura pari a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro).  Viceversa, l’eventuale eccedenza è agevolata con l’ACE “ordinaria” (con coefficiente dell’1,3%). 

Il beneficio fiscale è recuperato se, nei due periodi d’imposta successivi a quello agevolato (ovvero entro il 31.12.2023, per i soggetti “solari”) dovesse verificarsi una riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di esercizio. 

Viceversa, nessun obbligo di “riversamento” del risparmio fiscale dovrebbe intervenire se, pur a fronte di distribuzioni, dovessero essere rilevati incrementi di almeno pari ammontare (ad esempio, in caso di distribuzione di una riserva pari a 100.000 nel 2022 e di accantonamento dell’utile del 2021 sempre per 100.000, non vi dovrebbe essere alcun recupero dell’agevolazione). 

Si ricorda che, sotto il profilo contabile, la super ACE comporta la rilevazione di un minor costo per imposte da classificare in corrispondenza della voce 20 del conto economico (in caso di trasformazione in credito d’imposta, dovrebbe essere possibile la rilevazione in dare del credito stesso e in avere un minor costo delle imposte dirette) 

  1. Le modalità di fruizione del beneficio 

La  “super ACE” può essere usufruita, alternativamente:

  • secondo le regole ordinarie, ovvero a riduzione della base imponibile IRES o IRPEF(in questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%);
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES (in questo caso il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES in vigore per il 2020 (ovvero per il 2020/2021 per i “non solari”). Si ricorda che gli intermediari finanziari soggetti all’addizionale IRES del 3,5%. Pertanto, per questi soggetti, il credito d’imposta è determinato con l’aliquota “cumulata” del 27,5%.

Esempio

Una S.r.l. dispone per il 2021 di un accantonamento a riserva dell’utile del 2020 per complessivi 400.000,00 euro, e di un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 600.000  euro. In questo caso la Super ACE può essere determinata con le seguenti modalità: 

Parametro Importo
Base di calcolo 400.000 + 600.000 = 1.000.000
Rendimento nozionale 1.000.000*15%= 150.000
Risparmio d’imposta (IRES) 150.000 * 24% = 36.000

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell’articolo 11 del TUIR.

Riprendendo quindi l’esemplificazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (par. 2.2) riferita all’ACE “ordinaria”, se il rendimento nozionale è pari a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

  • 3.450,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro; 
  • 3.510,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
  • 10.260,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
  • 8.200,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
  • 21.930,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro. 

Il credito d’imposta è quindi quantificabile nella misura pari a complessivi 47.350,00 euro. 

  1. Comunicazione e modalità di utilizzo

Per potersi avvalere del credito d’imposta, è necessario presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal Provvedimento 17.9.2021 n. 238235. In particolare, la comunicazione:

  • deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20.11.2021 e fino alla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, fino al 30.11.2022);
  • può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio (in caso di incrementi successivi, è necessario presentare ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta. Se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, la normativa richiede la necessità di operare anche le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del modello di comunicazione). 

A livello operativo, il credito d’imposta può essere, alternativamente:

  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24 (ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento); 
  • chiesto a rimborso;
  • ceduto a terzi. 

Infine, si ricorda che è possibile rettificare lacomunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) ovvero rinunciare integralmente al credito d’imposta.

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