Il legato in sostituzione di legittima

Il legato in sostituzione di legittima priva il legittimario della quota riservata, sostituendola con un’attribuzione a suo favore di uno o più beni determinati, disponendo in pari tempo a titolo universale di tutto l’asse ereditario in favore esclusivo di altri.

Ricordiamo innanzitutto al lettore che cosa si intende per erede legittimario.

Nel nostro ordinamento si definiscono eredi legittimari il coniuge, i figli e gli ascendenti in caso di assenza di figli.

I legittimari, quindi, sono coloro che hanno diritto a una quota del patrimonio, quindi il coniuge, i figli e i genitori, malgrado la presenza di un testamento. Qualora non venissero citati all’interno del testamento, dovrebbero appellarsi a una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione.

La legge prevede diversi diritti in favore degli eredi legittimari; tra i più importanti si dovrebbe tener conto sicuramente dei seguenti:

  • le quote di eredità che a loro spettano per legge, chiamate quote di legittima;
  • il diritto di uso e abitazione sulla casa familiare che è prevista in favore del coniuge;
  • il divieto di pesi e condizioni sulla legittima.

Il legato in sostituzione di legittima è un legato attraverso il quale il testatore può attribuire al legittimario un diritto particolare privandolo allo stesso tempo della sua quota di riserva.

Con il legato in sostituzione di legittima il testatore può evitare l’eccessivo frazionamento di un determinato bene ereditario. Il caso esemplare è quello del testatore che intende evitare il frazionamento eccessivo della sua azienda e nel contempo intende attribuirla al legittimario che ha le migliori capacità imprenditoriali.

Il legato in sostituzione di legittima si acquista fin dal momento dell’apertura della successione e per l’acquisto non è necessaria alcuna formale accettazione, salvo precisare che il legatario ha la facoltà di rinunziare al legato. Un’eventuale accettazione avrebbe il solo valore di rendere definitivo l’acquisto del legato già prodottosi per effetto della morte del testatore.

Il legittimario che rinunzia al legato in sostituzione di legittima si trova nella stessa posizione di legittimario pretermesso; pertanto, acquista il diritto di esperire l’azione giudiziaria di riduzione. Solo l’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione attribuisce al legittimario la qualità di erede.

Il legato in sostituzione di legittima è un normale legato, pertanto, può avere a oggetto tutto ciò che può costituire oggetto di legato: in particolare il testatore può disporre un legato a efficacia reale, un legato di cosa determinata o un legato di genere, un legato di cosa propria o altrui.

Nel caso l’oggetto del legato in sostituzione di legittima abbia un valore inferiore al valore della quota di legittima spettante al legittimario, il legatario non ha diritto a chiedere un supplemento.

Il testatore, tuttavia, può disporre nel testamento del c.d. diritto al supplemento, il quale attribuisce al legittimario legatario una quota di eredità pari alla differenza tra il valore del legato e il valore della quota di riserva a egli spettante.

Il legatario in sostituzione di legittima non partecipa alla comunione ereditaria e, conseguentemente, non partecipa alla relativa divisione dell’asse ereditario tra gli eredi. Per lo stesso motivo non avrà diritto alla prelazione ereditaria sui diritti ereditari.

Benché il legato in sostituzione di legittima gravi sulla quota indisponibile dell’eredità, è possibile gravarlo di pesi in condizioni in quanto il legatario è tutelato dal diritto di rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima.

Il testamento contenente il legato in sostituzione di legittima e che non copre l’intero asse ereditario produce l’apertura della successione legittima per la parte di eredità non disposta col testamento. Secondo la dottrina, in questo caso, il legato sostitutivo non dà luogo alla diseredazione del legatario, il quale beneficerà anche di una delazione ereditaria per legge.

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