Il creditore “preferisce” il concordato? può impugnare la sentenza di fallimento!

E’ legittimo il reclamo proposto dal creditore avverso la sentenza di fallimento di una società già in concordato preventivo.

l’interesse al reclamo da parte del creditore può sorgere dalla possibilità che il concordato preventivo gli assicuri un soddisfacimento maggiore rispetto a quello che potrebbe conseguire con l’apertura della procedura fallimentare.

il creditore che ritiene di conseguire un soddisfacimento maggiore rispetto a quello conseguibile in caso di apertura della procedura fallimentare, è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell’art.173, comma 2, l.f. o ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione proposto in via principale dal fallito, in virtù del principio dell’art.18 comma 1 l.f., che attribuisce la legittimazione “a qualunque interessato”, indipendentemente dal fatto che questi abbia partecipato all’istruttoria prefallimentare”.

a decidere in tal senso è la corte di cassazione con sentenza n.3324/16 chiamata a giudicare la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dalla corte d’appello di messina la quale aveva respinto il reclamo proposto dalla società fallita e dalla sua creditrice contro la sentenza del tribunale. quest’ultimo aveva dichiarato il fallimento della società e revocato l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della stessa.

ancora, la corte di cassazione spiega come la corte territoriale non abbia considerato che il reclamo contro la sentenza di fallimento era stato proposto anche dalla creditrice la quale, ai sensi del comma 1 dell’art.18 l.f., è in tal senso legittimata qualora possa avere interesse ad evitare il fallimento della debitrice. ciò, per il solo fatto che il concordato gli assicuri un maggiore soddisfacimento rispetto all’apertura della procedura fallimentare.

infine, la corte ha ritenuto che i pagamenti eseguiti dalla società in concordato in assenza di autorizzazione del giudice delegato non comporti la revoca automatica dalla procedura. Ciò in quanto il giudice deve valutare in concreto il pregiudizio della possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

a buon creditore poche parole.

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