Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

  1. Premessa

L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di bilancio 2021) ha riproposto il credito d’imposta per gli investimenti strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, apportando alcune novità rispetto alla precedente versione. 

  1. Soggetti interessati

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito. Al fine di beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi a favore dei lavoratori. Nello specifico, il beneficio fiscale è fruibile da:

  • gli imprenditori individuali e le imprese familiari, comprese quelle coniugali;
  • le società di persone e le società equiparate (ex articolo 5, Tuir);
  • le società consortili;
  • le società di capitali;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust;
  • le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Inoltre, sono ammesse al beneficio, anche le imprese che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (ad esempio i soggetti che fruiscono del regime forfettario – ex legge 190/2014). 

Viceversa, sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Pertanto, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.

L’agevolazione è estesa alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, limitatamente agli acquisti dei beni strumentali “ordinari” non appartenenti al Piano Industria 4.0.

  1. Presupposto soggettivo

Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tra cui quelli degli allegati A e B della Legge 232/2016, utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia. Pertanto, per poter beneficiare del credito d’imposta, tutti i beni devono rispettare il requisito della novità, della strumentalità e della destinazione a strutture site in Italia. 

Viceversa, sono esclusi i seguenti beni:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir (anche quelli strumentali all’attività di impresa o alla professione);
  • i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

  1. Ambito temporale 

Il credito d’imposta è stabilito in una misura variabile in funzione della data di effettuazione dell’investimento e della tipologia di investimento effettuato, ed è quindi pari:

  • al 10% del costo;
  • al 15% del costo in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ex articolo 18, Legge 81/2017);

se gli investimenti sono effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Viceversa, se gli acquisti sono effettuati nell’intervallo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e avvenga il pagamento di almeno il 20%), il credito è riconosciuto nella misura del 6%.

Per i beni materiali non 4.0  (ovvero quelli diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016)  il credito è fruibile nel limite massimo di costi pari a 2 milioni di euro, mentre per i beni immateriali non 4.0 (ovvero quelli diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016), nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 indicati nell’allegato A della Legge 232/2016 effettuati nella prima tranche temporale il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Qualora effettuati nell’anno 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 alle usuali condizioni), le percentuali sono rispettivamente pari al: 40%, 20% e 10%.

Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali 4.0 compresi nell’allegato B della Legge 232/2016 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo degli stessi beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Con la risposta n. 603 del 17 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito i criteri di coordinamento temporale delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e 2021, distinguendo fra gli investimenti iniziati prima o dopo il 16 novembre 2020. Nel caso in cui si sia proceduto all’ordine vincolante e al versamento dell’acconto del 20% prima del 15 novembre (con consegna del bene entro il 30 giugno 2021) è stata riconosciuta la necessità di applicare le condizioni previste dalla legge di bilancio 2020. 

  1. Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997):

  • in 3 rate annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote annuali):
    • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari;
    • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0;
  • (opzione) in un’unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022), effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

A livello operativo, si ricorda che il credito d’imposta in esame:

  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro;
  • non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è cumulabile con le altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. 
  1. Adempimenti

La normativa prevede la necessità di conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Oltre a ciò, nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati occorre indicare il riferimento all’acquisto di “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020”. In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura per le fatture cartacee il riferimento normativo può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. Viceversa, in caso di emissione delle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

  • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
  • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso. 

Inoltre, con riferimento ai soli beni 4.0le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

  • possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. 

Infine si ricorda che, con riferimento ai beni strumentali nuovi 4.0, è previsto l’invio di un’apposita comunicazione al Mise mediante apposito modello (Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

  1. Cessione dei beni agevolati 

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo d’imposta di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione;

non occorre procedere alla rimodulazione del credito d’imposta.

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