il commercialista inadempiente risponde di tasca propria dei danni in misura pari agli oneri fiscali versati dal cliente

in presenza di un mandato professionale che espressamente preveda la progettazione di un’operazione di riorganizzazione aziendale in regime di neutralità fiscale, costituisce grave e totale inadempimento dell’obbligazione assunta, l’avvalersi di uno strumento quale il conferimento che, invece, genera imposizione. conseguentemente il professionista dovrà risarcire integralmente l’importo versato all’erario.

l’obbligazione assunta dal commercialista è strumentale al conseguimento di quel preciso scopo e deve essere adempiuta con la diligenza professionale di cui all’art. 1176 comma 2 del codice civile.

si è espressa in tal senso la terza sezione civile della corte di cassazione, con la sentenza n. 15107/16, confermando la ricostruzione fatta dalla corte di appello di milano. il professionista, infatti, riceveva mandato avente ad oggetto la progettazione dell’operazione straordinaria di riorganizzazione del gruppo societario in esenzione di imposta e come causa concreta (scopo) di evitare la tassazione.

individuati correttamente la causa e l’oggetto del contratto, dagli atti del processo è emerso l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione contrattuale. difatti obiettivo della neutralità fiscale non è stato raggiunto per causa imputabile al consulente il quale è stato condannato a risarcire alla società assistita quanto versato a titolo di maggiore imposta accertata dall’erario (oltre un milione di euro) in aggiunta alle spese processuali.
in definitiva, in tema di responsabilità professionale è necessario porre la massima attenzione ai contenuti degli incarichi ricevuti e, al contempo, adempiere le obbligazioni inerenti l’attività svolta con diligenza professionale, per evitare di rispondere a proprie spese degli errori.

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