Gestione individuale di portafogli in regime d’impresa: trattamento contabile e fiscale 

Premessa

In ambito societario è prassi che l’impiego della liquidità che eccede il fabbisogno corrente possa essere conferita in un mandato di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario.  In questo caso, i beni vengono immessi in un deposito intestato alla società mandante, che periodicamente riceve una distinta patrimoniale da cui risulta, in relazione ad ogni singolo titolo e per masse (categorie omogenee), con indicazione di ogni operazione avvenuta, il valore iniziale e finale del patrimonio ad una determinata data (inteso per tale la valutazione, secondo i cambi e i prezzi correnti, delle liquidità giacenti in valuta sui diversi conti di transazione, dei titoli, delle azioni, dei fondi, ecc.), dal cui confronto possono emergere differenze da valutazione positive (valore iniziale conferito inferiore a quello finale) o negative (valore iniziale superiore a quello finale).

In questo caso può essere utile analizzare il trattamento contabile e le relative implicazioni fiscali applicabili alle operazioni che interessano la gestione patrimoniale.

Trattamento contabile

Le modalità di rilevazione contabile delle gestioni di portafogli non sono espressamente disciplinate dai principi contabili nazionali OIC. In assenza di specifiche indicazioni, con riferimento alla redazione del bilancio delle fondazioni bancarie, l’articolo 4 del Provvedimento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.4.2001 ha riconosciuto la possibiLità di:

1) contabilizzare le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell’esercizio;

2) riportare il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione;

3) indicare nella nota integrativa per ciascuna gestione patrimoniale individuale, se disponibili: 

  • il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell’esercizio o alla data di conferimento dell’incarico se successiva;
  • i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell’esercizio;
  • la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell’esercizio;
  • il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni;
  • le commissioni di gestione e di negoziazione;

Il sopra citato provvedimento richiede quindi soltanto la registrazione riepilogativa delle operazioni effettuate sulla base dei “rendiconti” che sono trasmessi da quest’ultimo, senza la necessità di registrare analiticamente tutte le operazioni effettuate. Aderendo a questo principio, al momento dell’apertura del rapporto di gestione patrimoniale, in contabilità la società mandante può rilevare:

  • le somme affidate in gestione (in dare) in un conto sintetico denominato “Gestione patrimoniale individuale”, con, in contropartita, l’uscita di banca;
  • le provvigioni a favore dell’intermediario (in dare) con, in contropartita, la movimentazione del conto “gestione patrimoniale”;
  • alla chiusura dell’esercizio: i singoli investimenti gestiti (in dare) con in contropartita imputazione al conto “gestione patrimoniale individuale”

Questa modalità di rilevazione non permette di separare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalle operazioni di vendita dei titoli dai valori latenti degli elementi che costituiscono il portafoglio

A differenza di quanto sopra, secondo un altro orientamento, il mandante dovrebbe considerarsi obbligato a rispettare le disposizioni codicistiche che sono previste in materia di bilancio e, pertanto: 

  • nel corso dell’esercizio: dovrebbe rilevare analiticamente tutte le operazioni che sono effettuate dall’intermediario, nonché i risultati (dividendi, cedole) derivanti dall’investimento (questo metodo prevede, quindi, la rilevazione di ciascun titolo al momento dell’acquisto, in conti separati intitolati con il rispettivo codice identificativo “ISIN”);
  • alla fine dell’esercizio: dovrebbe valutare i titoli in portafoglio sulla base dei criteri applicabili alla specifica fattispecie e rilevare gli eventuali ratei di interesse maturati.

In questo caso:

  • l’unica semplificazione ammissibile consiste nel rilevare in modo globale le commissioni e le eventuali ritenute risultanti dal rendiconto inviato dall’intermediario;
  • in caso di adozione del criterio del costo: il conto viene modificato soltanto in caso di vendita dei titoli o di acquisto di ulteriori titoli o di svalutazione degli stessi per perdita di valore;
  • in caso di valutazione al fair value: alla fine dell’esercizio è necessario rivalutare o svalutare ciascun conto rilevando le relative plusvalenze o minusvalenze latenti separatamente rispetto alle plus/minus realizzate. 

Con riferimento alla classificazione in bilancio delle somme affidate in gestione, l’articolo 2424-bis del codice civile stabilisce che “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”. Inoltre, le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dall’art.2359 co. 3 c.c. si presumono immobilizzazioni. Secondo il documento OIC 20 (par. 20) e il documento OIC 21 (par. 10), la classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dei titoli di debito e delle partecipazioni deve essere effettuata in funzione della relativa destinazione. Infatti, i titoli e le partecipazioni che sono destinati a permanere durevolmente nel portafoglio della società devono essere iscritti tra le immobilizzazioni, mentre gli altri nell’attivo circolante. Per determinare la destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli e le partecipazioni per un prolungato periodo di tempo.

Viceversa, la classificazione in bilancio delle disponibilità liquide (anche in valuta) facenti parte del patrimonio gestito dall’intermediario può essere vagliata in considerazione degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti. Laddove la società abbia la possibilità di prelevare somme dalla gestione patrimoniale e le disponibilità possano essere incassate a pronti, le stesse dovranno essere indicate in corrispondenza della voce C.IV dello Stato patrimoniale. In caso contrario, le disponibilità vincolate dovrebbero poter essere rilevate tra i crediti immobilizzati (in alternativa  si potrebbe prospettare la rilevazione delle disponibilità liquide in esame nell’attivo circolante, anche in presenza di un vincolo, da parte della società, a prelevare le somme dalla gestione patrimoniale, inserendo in bilancio un’apposita voce ai sensi dell’art. 2423-terc.c., denominata ad esempio “disponibilità liquide affidate in gestione patrimoniale individuale”, e fornendo apposita informativa nella Nota integrativa in merito alle caratteristiche del contratto).

Trattamento fiscale

I proventi derivanti dall’investimento (dividendi e interessi), nonché i componenti di reddito conseguenti al realizzo e alla valutazione dei titoli in portafoglio, concorrono a formare il reddito d’impresa della società di capitali che effettua l’investimento, per effetto del c.d. principio di attrazione dei redditi prodotti nel reddito d’impresa. In tale ambito, ciascun investimento deve essere assoggettato a tassazione sulla base delle regole ordinarie stabilite dal TUIR e applicabili alla specifica fattispecie.

Conclusioni

In considerazione delle disposizioni civilistiche in materia di bilancio e delle indicazioni dei principi contabili nazionali, pare quindi corretto:

  • nel corso dell’esercizio, rilevare analiticamente tutte le operazioni effettuate dall’intermediario, nonché i risultati derivanti dall’investimento;
  • alla fine dell’esercizio, valutare gli strumenti in portafoglio sulla base dei criteri applicabili alla specifica fattispecie (convertendo le eventuali poste in valuta estera);
  • classificare i titoli e le partecipazioni nell’attivo circolante (voce “C.III -Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”);

Per quanto attiene alle disponibilità liquide facenti parte del patrimonio gestito, laddove vi sia la possibilità di prelevare somme dalla gestione patrimoniale e le disponibilità possano essere incassate a pronti, non pare vi possano essere dubbi in merito alla classificazione nella voce C.IV dello Stato patrimoniale. Diversamente, laddove tali condizioni difettassero, l’applicazione delle indicazioni fornite dal documento OIC 14 in riferimento alle disponibilità vincolate sembrerebbe determinare la rilevazione delle somme in esame tra i crediti immobilizzati. Tuttavia, si potrebbe prospettare la rilevazione nell’attivo circolante, inserendo in bilancio un’apposita voce e fornendo specifica informativa in Nota integrativa.

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