FONDAZIONI (artt.14-35 codice civile)

La fondazione è un ente senza scopo di lucro e per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità (educativi, sociali, culturali, religiosi, scientifici, filantropici, etc.) da costituirsi con atto pubblico ovvero mediante testamento. Possono essere

  • FONDAZIONI OPERATIVE O 
  • FONDAZIONI DI EROGAZIONE O 
  • FONDAZIONI MISTE

a seconda che perseguano lo scopo direttamente ovvero diano somme a favore di chi lo persegue oppure facciano l’una e l’altra;

  • FONDAZIONI INDIVIDUALI O
  • FONDAZIONI PLURIME

a seconda che vengano costituite da unica persona fisica o giuridica o da più soggetti ovvero vi partecipino più soggetti animati da medesimi scopi;

  • FONDAZIONI DA ATTO PUBBLICO O
  • FONDAZIONI DA TESTAMENTO

a seconda che si costituiscano durante la vita della persona o a seguito della loro morte. 

Ovviamente, è impossibile distribuire somme a titolo di utili o dividendi.

Possono essere erogati, invece, compensi ai componenti del consiglio di amministrazione purché si tratti di compensi individuali annui non superiori a quello spettante al Presidente del Collegio Sindacale di una SpA (DPR 645/94, appena sopra i 40k annui, ciascuno). 

È necessario un riconoscimento, del dirigente regionale o del prefetto (a seconda che la fondazione operi all’interno delle materie di competenza legislativa regionale o meno), senza il quale si dice “non riconosciuta” ed è priva di personalità giuridica.

Non viene inscritta nel Registro delle Imprese, non essendo un’impresa, ma nel registro prefettizio o regionale, con provvedimento entro i successivi 120 gg a meno che ci sia bisogno di ulteriori documenti o memorie che, nel caso, vengono chieste e devono essere integrate nei successivi 30 gg a pena di mancata iscrizione.

L’unico organo sociale è l’organo amministrativo, anche monocratico. Manca l’assemblea dei soci.

La Fondazione si esaurisce per il raggiungimento dello scopo o per l’impossibilità a raggiungerlo.

Quindi, al verificarsi di una causa di estinzione, inizia la liquidazione che prevede l’incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti. In merito ai beni residui si dovranno devolvere ad altri enti previsti dallo Statuto ovvero e nel caso in cui non ci fosse un’espressa previsione, ad altri enti con finalità analoghe.

Finita la liquidazione e devoluzione, il Presidente del Tribunale ne notizia l’autorità competente (prefetto o dirigente regionale) che provvede alla cancellazione dell’ente.

Si tratta di un ente stabile, impegnativo e costantemente impegnato nelle finalità determinate dallo Statuto e differisce in maniera netta dall’attitudine, meramente volontaria ed occasionale, del fare beneficenza.

Può caratterizzare l’attività d’impresa, anche dal punto di vista reputazionale, mediante il conferimento di quote sociali a favore della Fondazione; così facendo, si renderebbe stabile il “flusso donativo” e la capacità della Fondazione di gestire gli obiettivi e raggiungere gli scopi dell’ente, beneficiando di apporti costanti sotto forma di “dividendi parzialmente esenti”.  

La stabilità del rapporto di partecipazione subisce le normative cogenti ed i cambi di indirizzo che nell’ultimo periodo, dall’introduzione dell’IRES sono andati dal tassare il 5% dei dividendi, al 100%, al 77,76% fino all’attuale 50% dei dividendi percepiti.

Viceversa, le donazioni a favore delle fondazioni, non subiscono il cambio normativo perché non hanno la stabilità del vincolo partecipativo ma possono essere modulate a secondo della convenienza, ad oggi si possono dedurre dal reddito; sono deducibili dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00= euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005).

FONDAZIONI del TERZO SETTORE

Le fondazioni esistenti e quelle di nuova costituzione possono scegliere di assumere la veste di enti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo settore) se sono costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e vengono trattate fiscalmente come enti del Terzo Settore.

FONDAZIONI d’IMPRESA o di FAMIGLIA

Possono essere fondazioni del terzo settore anche le Fondazioni d’Impresa o di Famiglia, a seconda che vengano promosse e costituite grazie all’attività di imprese o di famiglie.

Queste fondazioni promuovono progetti di supporto al terzo settore mediante finanziamenti o li possono gestire direttamente. Possono operare politiche redistributive non solo di risorse ma anche culturali, brevettuali, know-how o competenze tecniche specifiche a favore di progetti culturali o sociali, anche con finalità educative e formative, di inclusione o reinserimento.

Promuovono l’innovazione, finanziando ovvero gestendo direttamente progetti ad alto contenuto innovativo (start-up di processi, prodotti o d’impresa). 

Perseguono e soddisfano bisogni e scopi di utilità pubblica (finalità filantropica) propri delle imprese o delle famiglie che le promuovono (scopi personali redistributivi graficanti), così come migliorano il posizionamento dell’impresa nel contesto di riferimento (obiettivi secondari strategici).

Le Fondazioni possono avere personale dipendente e amministratori remunerati entro determinati tetti massimi, così come avvalersi dell’opera di volontari.

FISCALMENTE

IRES

A decorrere dal 2021, gli utili percepiti dagli Enti non commerciali, quindi anche dalle Fondazioni, “che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati […], non concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura del 50 per cento”. 

In sostanza, vengono tassati al 12% (50% del 24%).

Le erogazioni liberali della fondazione a favore di soggetti terzi, individuati coerentemente con i progetti in corso e con gli obiettivi di pubblica utilità perseguiti dall’ente, sono inerenti e quindi deducibili se derivano da rapporti scritti tra l’ente erogatore e l’ente beneficiario, viceversa, a parere dell’AdE sarebbero non inerenti e, quindi, non deducibili. 

IMPOSTA DI DONAZIONE E SUCCESSIONE e IRES

Gli apporti iniziali per la costituzione della fondazione sono esenti dall’imposta sulle donazioni e successioni se il riconoscimento avviene nel triennio dalla sua “fondazione” (la norma, infatti, dice che sono esenti le donazioni a favore delle fondazioni riconosciute ma la giurisprudenza ammette in esenzioni anche quelle neo costituite e che verranno riconosciute nel triennio successivo agli apporti).

Il fondo di dotazione è un elemento centrale per il riconoscimento della fondazione, dev’essere infatti, congruo e sufficiente per il raggiungimento dello scopo che la fondazione si prefigge.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 187 del 12 giugno 2019,  ha escluso l’imponibilità in capo all’ente, sia con riguardo ai trasferimenti effettuati in sede di costituzione sia con riguardo a quelli eventualmente effettuati in momenti successivi.

Viceversa, gli apporti saranno oggetto dell’imposta in misura ordinaria a carico della Fondazione (8%).

L’Agenzia delle Entrate definisce “inerenti” e, quindi, deducibili sotto il profilo fiscale, le erogazioni liberali effettuate dalla fondazione a favore di soggetti terzi, individuati coerentemente con i progetti in corso e con gli obiettivi di solidarietà sociale e di pubblica utilità perseguiti dall’ente, purché derivanti da accordi scritti (bandi di erogazione). 

IVA

Il presupposto per l’esercizio del diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi risiede nell’impiego degli stessi nell’ambito di operazioni soggette ad IVA.

La detraibilità dell’IVA per la Fondazione, quindi, potrebbe avvenire solo se la Fondazione svolgesse attività commerciale che non è integrata nel caso in cui la stessa svolgesse la mera gestione di partecipazione. Viceversa, qualora svolgesse anche attività commerciali – quali prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici nei confronti delle partecipate, ovvero sponsorizzazioni, concessione del marchio, locazione della sede e servizi commerciali vari in favore delle società operative – potrebbe detrarre l’IVA in acquisto, mediante la liquidazione periodica dell’IVA.

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