Reati tributari e decreto legislativo 231/2001

L’introduzione dei reati tributari nel sistema 231 

La legge numero 157/2019, di conversione del Decreto Legge numero 124/2019, ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies – rubricato “Reati tributari” – che ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell’Ente, estendendo la relativa disciplina ad alcuni reati tributari previsti dal Decreto Legislativo numero 74/2000.

Successivamente, il Decreto Legislativo numero 75 del 14/7/2020 ha recepito la direttiva Europea numero 2017/1371 recante norme per «la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale» (così detta direttiva P.I.F., acronimo di Protezione Interessi Finanziari), includendo tra i reati presupposto  

alcuni reati tributari ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge numero 157/2019. 

Il testo vigente dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001, introdotto dalla Legge 159/2019 e poi novellato dal Decreto Legislativo 75/2020, sancisce la responsabilità amministrativa dell’Ente per una parte dei reati tributari previsti e puniti dal Decreto Legislativo numero 74/2000, in particolare: 

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D. Lgs. 74/2000); è il caso di una società che emetta fatture per operazioni inesistenti per creare costi fittizi da inserire in dichiarazione in modo da abbattere la base imponibile e quindi ottenere un risparmio di imposta 
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D. Lgs. 74/2000): reato, questo, commesso dalla società che utilizza documenti falsi (come ad esempio un contratto o una transazione) al fine di procurarsi costi fittizi e quindi conseguire fraudolentemente un risparmio d’imposta.
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8): è il caso speculare a quello descritto dall’articolo 2 e interessa la società che emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ad un’altra società di evadere l’imposta sul reddito o sul valore aggiunto.
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10): è il caso della società che si disfi fisicamente delle scritture contabili, con conseguente impossibilità di ricostruire il volume di affari, al fine di evadere le imposte;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11): questo reato prevede la condotta di alienazione o comunque dispersione di beni societari al fine di sottarsi al recupero forzoso dei crediti erariali da parte dello stato. 
  • Reati di dichiarazione infedele (articolo 4), omessa dichiarazione (articolo 5) e indebita compensazione (articolo 10 quater), ma solo se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo di valore uguale o superiore a dieci milioni di euro

Le sanzioni applicabili all’Ente per i reati tributari commessi da soggetti appartenenti alla struttura organizzativa dell’ente (apicali o subordinati) 

  • SANZIONE PECUNIARIA: L’articolo 10 Decreto Legislativo 231/2001 prevede che, in caso di illecito amministrativo da reato, all’Ente si applica sempre una sanzione pecuniaria espressa in un numero di quote ricompreso tra 100 e 1000.  Il valore monetario di ogni singola quota verrà determinato dal Giudice da un minimo di 258 euro e un massimo di 1549 euro; la scelta del valore economico da attribuire alla quota verrà determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Poiché la sanzione pecuniaria finale sarà data dalla moltiplicazione dell’importo della singola quota per il numero di quote determinato dal Giudice, la sanzione pecuniaria avrà un valore compreso tra un minimo di 25.800 euro e un massimo di 1.539.000 euro.

  • SANZIONI INTERDITTIVE: nei casi più gravi, alla sanziona pecuniaria potrà aggiungersi una o più sanzioni interdittive previste dall’articolo 9:
    • interdizione dall’esercizio dell’attività 
    • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie per esercitare l’attività di impresa
    • divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
    • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti
    • divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.

Per quanto riguarda, in particolare, i reati tributari, l’articolo 25 quinquiesdecies prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie a carico dell’ente; a titolo esemplificativo:

  1. fino a 500 quote per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro
  2. fino a 500 quote per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
  3. fino a 500 quote per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro
  4. fino a 400 quote il reato di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, e per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili 

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, all’Ente potranno applicarsi, nei casi più gravi, finanche le predette sanzioni interdittive.

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