Il testamento internazionale e la Convenzione di Washington

Il testamento internazionale pone come essenziale la consegna della scheda testamentaria, di cui si redige apposito verbale, al Notaio, alla presenza dei testimoni.

La legge 29 novembre 1990, n. 387 (in vigore dal 16 novembre 1991), ha ratificato la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973 e ha introdotto nel nostro ordinamento il testamento c.d. internazionale. Il testamento internazionale pone come essenziale la consegna della scheda testamentaria, di cui si redige apposito verbale, al Notaio, alla presenza dei testimoni.

Sotto il profilo formale si sottolinea che la L. 387/1990 si compone come segue:

  • quattro articoli, numerati da 1 a 4;
  • la traduzione della Convenzione, composta da sedici articoli, numerati da 1 a 16;
  • l’Annesso, composta da quindici articoli, numerati da 1 a 15, contenente la legge uniforme sulla forma di testamento internazionale;
  • l’attestato, contenuto nell’art. 10 dell’Annesso; esso è suddiviso in quattordici punti, numerati da 1 a 14.

L’obiettivo perseguito dalla Convenzione è di semplificare l’individuazione della legge applicabile e, di conseguenza, garantire la validità del testamento, quanto al riguardo si pongano questioni di diritto internazionale privato.

La convenzione di Washington deroga all’art. 48 della L. 31 maggio 1995, n. 218 circa la validità formale del testamento dello straniero in Italia o del cittadino italiano all’estero: il testamento che rispetta i requisiti di forma stabiliti dalla Convenzione è senz’altro valido. Le questioni sostanziali, come la capacità di testare, il contenuto delle disposizioni, la legge regolatrici delle successioni, continuano ad essere disciplinati dalla L. 218/1995.

Per redigere un testamento internazionale ci deve essere un criterio di collegamento con l’estero?

Il testamento internazionale può essere redatto anche in assenza di un qualsivoglia criterio di collegamento con l’estero e, perciò, costituisce una forma testamentaria ulteriore rispetto a quelle disciplinate dal codice civile. Pertanto, anche il cittadino italiano residente in Italia, i cui beni si trovino in Italia, può valersi validamente di tale forma di testamento.

La convenzione non pone limiti soggettivi: chiunque può valersi del testamento internazionale, a prescindere dal saper e potere leggere e/o scrivere. Infatti, è sufficiente che il testatore dichiari di essere “a conoscenza” del contenuto del testamento (art. 4 dell’Annesso), conoscenza che può essere anche indiretta; inoltre, l’impossibilità anche solo a sottoscrivere impone solo il rispetto di particolari formalità (art. 5 dell’Annesso). 

Perciò possono fare il testamento internazionale l’analfabeta, chi sia impossibilitato a scrivere ed anche solo a sottoscrivere, il cieco, il muto, il sordo, il sordomuto e lo straniero.

Il testamento internazionale si compone della scheda testamentaria vera e propria, che ha natura di scrittura privata e per la quale la Convenzione stabilisce alcuni requisiti di forma ad validatem, e di un attestato, dal contenuto sostanzialmente predeterminato, che deve essere ricevuto da un soggetto abilitato e, dunque, costituisce un atto pubblico: in Italia tale soggetto è il notaio.

Il perfezionamento del testamento internazionale si può idealmente suddividere in tre fasi:

  1. la redazione della scheda, che può avvenire in qualsiasi momento;
  2. le dichiarazioni e gli adempimenti del testatore, dei testimoni e del notaio relativi alla scheda stessa;
  3. la redazione dell’attestato, riservata in via esclusiva al notaio.

Per la validità del testamento internazionale è necessario che:

  • il testatore o un terzo abbiano redatto per iscritto (con qualsiasi mezzo), in qualsiasi lingua, la scheda testamentaria (art. 3)
  • il testatore abbia dichiarato, presenti i due testimoni e il notaio, che la scheda esibita è il suo testamento e che è a conoscenza del contenuto (conoscenza anche indiretta);
  • la scheda sia sottoscritta immediatamente dopo la dichiarazione dal testatore, presenti i testimoni e il Notaio; se il testatore ha già apposto la sua firma, deve riconoscerla, alla presenza dei suddetti soggetti; se il testatore è impossibilitato a firmare, ne deve indicare la ragione al notaio e questi deve farne menzione nel testamento712 (art. 5); la designazione di un terzo che firmi in nome del testatore, prevista dal comma 2 dell’art. 5 dell’Annesso, non è ammissibile nel nostro ordinamento;
  • la scheda sia sottoscritta dai testimoni e dal notaio, presente il testatore, in unità di contesto.

L’attestato costituisce una certificazione del notaio del fatto che sono state osservate le formalità previste dalla legge. Detta attestazione non integra un atto di ricevimento in quanto non compare il testatore innanzi al notaio, il quale si limita ad attestare la conformità a legge e da solo sottoscrivere l’attestato stesso.

L’art. 10 dell’Annesso fornisce un modello testuale di attestato, ma nel contempo ammette forme per equivalente: per esigenze di circolazione internazionale e, per evitare ogni difficoltà interpretativa, si consiglia di attenersi pedissequamente al modello predisposto dal legislatore.

Quanto alla revoca si applicano gli artt. 679 e ss. del codice civile in quanto l’art. 14 della convenzione prevede l’applicazione delle norme dettate da ciascun ordinamento. Si ritiene, infine, che per la pubblicazione del testamento internazionale saranno applicate, per analogia, le norme relative alla pubblicazione del testamento segreto dato che la convenzione non fissa alcuna regola specifica.

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