Fondo nuove competenze: disciplina generale e trattamento fiscale dei rimborsi 

  1. La disciplina generale

Il c.d. Fondo Nuove Competenze (introdotto dall’articolo 88, comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 e modificato dall’articolo 4 del DL 14 agosto 2020 n. 104. Si vedano anche il DM 09/10/2020 ed il decreto interministeriale integrativo del 22/01/2021) è un fondo di finanziamento nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.  In particolare, il Fondo permette alle imprese di:

  • rimodulare l’orario di lavoro, destinando una parte del tempo alla formazione dei dipendenti;
  • favorire lo sviluppo di nuove competenze dei lavoratori, al fine di incrementarne l’occupabilità e per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.

Il Fondo, istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) è stato inizialmente alimentato in 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’occupazione e successivamente incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e  di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021.  Il recente articolo 11-ter del DL 146/2021 ha previsto lo stanziamento di nuove risorse per le finalità del Fondo nuove competenze (pertanto, 500 milioni di euro, previsti per il Programma React EU, possono essere ridestinati all’Anpal per essere utilizzati per le finalità del Fondo nuove competenze).

Per il datore di lavoro, il Fondo comporta un vantaggio immediato, ovvero la riduzione significativa del costo del lavoro, attraverso l’implementazione di un’attività di formazione dei lavoratori (in tal senso, infatti, le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali, sono a carico del Fondo).

Per accedere, è necessario sottoscrivere un accordo (a livello aziendale o territoriale) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le Rsa/Rsu, così da definire entità, tempi, modi e destinatari di questa riduzione. Nell’accordo devono essere evidenziati i fabbisogni aziendali in termini di nuove competenze ed occorre delineare i progetti formativi per il loro soddisfacimento

Una volta sottoscritto l’accordo sindacale, mediante la presentazione di un’apposita istanza, è possibile chiedere all’Anpal (ovvero l’ente presso il quale il fondo è costituito) il rimborso dei costi del lavoro (retribuzione e contributi) per le ore dedicate alla formazione (nella misura massima di 250 ore per lavoratore, da svolgere in un arco temporale di 90/120 giorni). 

Nello specifico: 

  • la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto è riconosciuta per:
  • le quote di retribuzione; 
  • i contributi previdenziali;
  • i lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa, a seguito della crisi COVID;  
  • i corsi di formazione possono essere erogati:
  • da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale (quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca);
  • dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi, finalizzati ad illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze (trasformazione dell’impresa oppure promuovere l’occupabilità del lavoratore in altre aziende).

Sulla base del numero di domande accolte l’Anpal stabilisce l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali (per ulteriori approfondimenti in merito all’intera procedura da seguire si veda anche: https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze).

  1. Trattamento fiscale dei rimborsi

Il rimborso erogato dal Fondo Nuove Competenze rappresenta un’indennità detassata in capo alle relative imprese beneficiarie. In tal senso, infatti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 10-bis del DL 28 ottobre 2020 n. 137,  i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 618 del 20 settembre 2021, rientrano nell’ambito applicativo della sopra citata disposizione gli indennizzi erogati (di qualsiasi natura), che sono in grado di soddisfano contestualmente i sopradetti requisiti.

Considerato che (come previsto dall’articolo 1 del DM 9 ottobre 2020) il Fondo nuove competenze:

  • è stato istituito al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività lavorativa dopo l’emergenza epidemiologica;
  • ha la finalità di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;

non vi è dubbio che i contributi derivanti dal Fondo debbano essere esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP in capo alle relative imprese beneficiarie. 

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