Bonus tessile, moda e accessori: la disciplina

Premessa 

L’articolo 48-bis, comma 3, del DL 19 maggio 2020 n. 34 (così come modificato da ultimo, dall’art. 10-sexies del DL 21 marzo 2022 n. 21 convertito) ha introdotto il credito d’imposta per le imprese che operano nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. 

Per poter usufruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono avere subito un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino (ex articolo 92, comma 1, del TUIR) nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021 (ovvero l’esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) rispetto alla media del valore delle rimanenze dei tre periodi d’imposta precedenti a quello per cui spetta il beneficio, calcolando entrambi i valori con gli stessi criteri civilistici. Il credito d’imposta teorico spetta nella misura pari al 30% di questa differenza. Viceversa, l’ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.

Questa percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022 (pari a 250 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dovesse essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Certificazione

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Soggetti interessati

Il bonus è rivolto a tutte le imprese che operano nel settore tessile e della moda, in base agli specifici codici ATECO stabiliti dal Decreto 27 luglio 2021 3del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In particolare possono presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Le attività ammissibili sono esclusivamente quelle individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 27 luglio 2021. Si tratta in particolare dei seguenti codici di cui alla classificazione ATECO 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20;
  • le imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Ai fini dell’individuazione dell’attività svolta assume rilevanza il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9 (Ministro dello Sviluppo Economico, decreto 27 luglio 2021).

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

Per poter accedere al bonus è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino (il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, è stato approvato dal provvedimento 11 ottobre 2021 n. 262282 e aggiornato il 6 maggio 2022. La nuova versione del modello si è resa necessaria a seguito dell’approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022).

La nuova dichiarazione sostitutiva, a differenza della precedente, ha ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework ma non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438/2022). 

Inoltre, nel nuovo modello:

  1. sono stati introdotti appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework;
  2. sono stati adeguati i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a:
  • 290.000 euro per il settore dell’agricoltura;
  • 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
  • 2.300.000 euro per i settori diversi.

Per quanto riguarda l’incremento delle rimanenze finali nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 (termine così fissato dal provvedimento 28 ottobre 2021 n. 293378) direttamente dal beneficiario ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, DPR n. 322/1998 (ad esempio: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.)., mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione, entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

L’attribuzione dell’incentivo è prevista in misura proporzionale alle risorse disponibili e non secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. click day).

Sulla base delle risorse disponibili, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (per il periodo d’imposta 2020, la percentuale comunicata dall’Agenzia è stata pari a 64,3%). 

La percentuale viene resa nota con un successivo provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione (i.e. entro il 20 giugno 2022). 

Utilizzo in compensazione 

L’articolo 48-bis, comma 3, del DL 34/2020 (come modificato dall’art. 10-sexies del DL 21/2022 convertito) ha previsto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione (codice tributo 6953, istituito con risoluzione n. 65/E/2021) nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione). 

Pertanto: 

  • il credito maturato nel 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2021;
  • il credito maturato nel 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2022;

Dal tenore letterale della modifica normativa, l’incentivo è utilizzabile in tutti i “periodi d’imposta successivi a quello di maturazione”, quindi oltre il 31.12.2022.

Si ricorda che, diversamente da quanto visto sopra, inizialmente, il bonus doveva essere utilizzato nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”), avrebbe dovuto essere utilizzato entro la fine del periodo d’imposta successivo (e, quindi, per i soggetti “solari”, entro la fine del 2021). Inoltre, la compensazione sarebbe potuta avvenire soltanto a partire dal 27.11.2021 (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia Entrate 334506/2021, che ha definito la percentuale effettivamente fruibile dell’incentivo con riferimento al 2020}. 

Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi l’Agenzia provvede a comunicare l’autorizzazione all’utilizzo del bonus.

Applicabilità dei limiti generali in materia di compensazione 

Anche in seguito alla novità normativa, rimangono comunque applicabili i limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. In particolare, nel caso di specie operano:

  • il limite annuo di 250.000,00 euro, stabilito dall’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) cumulativamente con riferimento ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • il limite annuo di 700.000,00 euro (ex art. 9, c. 2, DL 35/2013), elevato a 2 milioni di euro per il 2021 (art. 22 del DL 73/2021) e poi messo “a regime” dall’anno 2022 sempre nella misura di 2 milioni di euro (art. 1, c. 72, della Legge 234/2021), riguardante tutti i crediti d’imposta e contributivi (non solo quelli da quadro RU) compensabili nel modello F24. 

Secondo quanto chiarito dalla ris. Min. Economia e Finanze 3.4.2008 n. 9/DF, il limite di 250.000,00 euro si cumula con quello relativo alla compensazione nel modello F24 (l’ammontare massimo delle compensazioni può quindi arrivare a 2.250.000,00 euro dal 2021 in avanti). 

Applicabilità dei limiti comunitari 

L’incentivo in esame è soggetto al rispetto dei requisiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 finale successive modifiche. In particolare, in sede di comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il richiedente deve affermare che l’ammontare del credito d’imposta in commento, di cui si intende beneficiare nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”) unitamente agli altri aiuti di Stato ricevuti nell’ambito della medesima Sezione, non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1, e più precisamente:

  • euro 290.000 per il settore dell’agricoltura,
  • euro 345.000 per il settore della pesca e acquacoltura,
  • euro 2.300.000 per i settori diversi.

Nel caso in cui l’ammontare del credito d’imposta denominato anche “bonus moda” dovesse far superare i limiti citati, l’importo del minor credito spettante deve essere indicato compilando la casella presente nella terza pagina della comunicazione.

Infine, si segnala che nella prima pagina del modello di comunicazione è stata indicata una nuova sezione denominata “Importi da riversare”, all’interno della quale occorre indicare:

  • l’importo degli aiuti da restituire (in questo campo, il beneficiario deve indicare l’importo degli aiuti ottenuti in eccedenza che intende restituire mediante sottrazione dal credito d’imposta che verrà riconosciuto a seguito della presentazione della comunicazione);
  • gli interessi da recupero, calcolati attraverso quanto disposto dall’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 794/2044 della Commissione del 21 aprile 2004;

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