Atti persecutori: quali tutele per la persona offesa?

Il delitto di atti persecutori (più comunemente noto come stalking) è previsto dall’art. 612-bis c.p., che punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Tale reato è stato introdotto nel 2009 ed è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina sotto due profili: da un lato, è stato significativamente inasprito il trattamento sanzionatorio; dall’altro lato, si sono progressivamente rafforzati i mezzi di tutela riservati alle vittime di stalking. Tali interventi sono stati dettati dal crescente allarme sociale che tale reato desta, nonché dalla consapevolezza che, molto spesso, le condotte descritte dall’art. 612-bis c.p. sono prodromiche alla commissione di reati ben più gravi, come testimoniato dal tristemente alto numero di femminicidi che si registra ogni anno in Italia.

Per far fronte a tale allarmante situazione, dunque, sono state predisposte forme di tutela delle vittime che si articolano su più livelli. 

Un primo mezzo di tutela non presuppone nemmeno la pendenza di un procedimento penale, potendo essere attivato prima della proposizione di una querela: ci si riferisce alla possibilità per la vittima di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, con annessa richiesta al Questore di provvedere all’ammonimento del persecutore. L’ammonimento – previsto dall’art. 8 d.l. 11/2009 – è un avviso orale con cui il Questore invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge. Tale provvedimento è volto a far desistere il persecutore dalla prosecuzione del suo comportamento assillante, nonché a fornire alla persona offesa un’embrionale forma di tutela che, qualora avesse successo, consentirebbe di evitare l’instaurazione di un procedimento penale, con conseguente risparmio sia di costi per la collettività sia, soprattutto, di quell’ulteriore stress emotivo che il coinvolgimento in una vicenda processuale inevitabilmente comporta per le vittime del reato in parola.

Se il persecutore resta sordo all’ammonimento del Questore, ciò non è affatto privo di conseguenze: in tal caso, infatti, il reato di stalking diventa procedibile d’ufficio e la relativa pena è aumentata. 

Un’ulteriore forma di tutela extraprocessuale è prevista dall’art. 11 d.l. 11/2009, che sancisce in capo alle forze dell’ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni pubbliche cui la vittima si sia rivolta l’obbligo di informarla circa i centri antiviolenza presenti sul territorio e, qualora ne faccia richiesta, di metterla in contatto con i predetti centri.

Trattasi, ancora una volta, di un meccanismo che esula dalle dinamiche del processo penale e da cui traspare la consapevolezza che molto spesso quest’ultimo – con i suoi tempi, i suoi meccanismi, la sua pubblicità – sia inidoneo a fornire alla vittima quella pronta tutela di cui ha bisogno.

Ciò, ovviamente, non significa che meccanismi di protezione della persona offesa non connotino anche il procedimento penale.

Ne sono una conferma le disposizioni dettate in materia di querela, che compongono una disciplina derogatoria rispetto a quella generale. 

In primo luogo, infatti, il termine per la proposizione della querela è raddoppiato rispetto a quello ordinario: sei mesi dalla conoscenza del fatto di reato in luogo dei canonici tre. 

Secondariamente, sono previste limitazioni alla facoltà della persona offesa di rimettere querela: la remissione, infatti, può essere solo processuale, così che il giudice possa verificare che essa sia il frutto della genuina volontà della vittima e che non sia invece stata determinata da indebite pressioni del persecutore.

In ogni caso, la querela non può essere rimessa se gli atti persecutori si sono estrinsecati in reiterate minacce gravi.

Sono poi previsti casi di procedibilità d’ufficio, in cui rientra la predetta ipotesi del fatto commesso da un soggetto già destinatario dell’ammonimento del Questore.

Un’ulteriore forma di tutela è stata introdotta contestualmente all’introduzione del reato in esame: trattasi della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata dall’art. 282-ter c.p.p. Tale misura può concretamente assumere diverse forme: come ha chiarito la Corte di cassazione, infatti, spetta al giudice «riempire la misura di contenuti adeguati agli obbiettivi da raggiungere e rendere la misura sufficientemente determinata, per evitare elusioni o problematiche applicative». Nell’esercizio della sua discrezionalità, dunque, il giudice può individuare le modalità ritenute più idonee ad assicurare tutela alla vittima e ai suoi congiunti, conviventi e amici: può dunque essere imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da tali soggetti, ovvero l’obbligo di mantenersi a una certa distanza da tali luoghi, ovvero ancora il divieto di comunicare con le predette persone attraverso qualsiasi mezzo. Come si vede, lo scopo di tale disciplina consiste nel recidere ogni contatto tra il persecutore e l’ambiente socio-familiare della vittima, così da evitare che lo stato di prostrazione psicofisica in cui quest’ultima è stata ridotta possa protrarsi o addirittura aggravarsi durante il tempo necessario all’accertamento della penale responsabilità.

Ovviamente, la misura cautelare di cui si è detto non è l’unica cui si può ricorrere per raggiungere il predetto scopo: essa, infatti, coesiste con le altre misure previste dal Codice di procedura penale, tra le quali assume particolare rilevanza l’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p., posto che molto spesso il reato in parola si consuma tra le mura domestiche.

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