Ancora incerte le implicazioni fiscali derivanti dalla cessione dei bonus fiscali 

Il documento OIC del 3 agosto 2021 (intitolato “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”) ha chiarito le modalità di contabilizzazione dei bonus edilizi. In sintesi, partendo dall’assimilazione dei bonus ai “contributi in conto impianti” è stata rilevata la necessità di rilevare il relativo credito tributario nel momento in cui sussiste la ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte con in contropartita, alternativamente: 

  • riduzione dell’immobilizzazione materiale (metodo diretto); 
  • iscrizione di un risconto passivo, da rilasciare a conto economico (metodo indiretto). 

Partendo da questa valutazione iniziale, un tema focale che si può verificare in caso di fruizione dei bonus edilizi è legato alla possibile cessione del relativo credito. In questo caso, nel bilancio della società cedente, la differenza tra il corrispettivo pattuito per ii credito tributario ceduto ed il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione deve essere rilevato al conto economico quale “onere” o “provento” nella sezione finanziaria del conto economico. In questa ipotesi, la società che cede a terzi il credito tributario (o parte dello stesso) è tenuta rilevare:

  1. l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione: tra i “proventi finanziari” (voce C.16.d del conto economico);
  2. l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito alla data di cessione: tra gli “oneri finanziari (voce C.17 del conto economico)

Da questo trattamento civilistico contabile sorge la problematica legata al trattamento fiscale da applicare ai sopra citati componenti di reddito. Si tratta quindi di chiarire:

  1. con riferimento ai proventi finanziari: l’eventuale imponibilità degli stessi;
  2. con riferimento agli oneri finanziari: la possibilità di dedurre gli stessi e l’eventuale applicazione dei limiti previsti dall’articolo 96 del TUIR.

Ad avviso di chi scrive, per l’impresa committente l’eventuale differenziale negativo non dovrebbe assumere rilevanza fiscale proprio perché la stessa rappresenta una quota parte di un importo (ovvero la detrazione) fiscalmente non rilevante (si ricorda, infatti, che in caso di fruizione diretta del bonus, la detrazione concessa non può concorrere alla formazione della base imponibile. In questo senso si veda anche la Dre Piemonte con l’interpello n. 901-445/2020). In tal senso basti considerare che:

  • la trasformazione della detrazione in un credito cedibile non rappresenta nient’altro che una diversa modalità di fruizione dello stesso che non ne altera l’irrilevanza fiscale; 
  • un credito fiscale non può avere un trattamento diverso da qualunque credito che si iscrive in bilancio, per il quale eventuali proventi (ovvero oneri) si materializzano al momento del realizzo (o del mancato realizzo).

Sul tema in esame, l’unica interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è costituita dalla risposta all’interpello n. 105/2020 in cui è stato sostenuto che, in capo al soggetto acquirente, il differenziale positivo tra il valore nominale ed il costo di acquisto del credito costituirebbe una sopravvenienza attiva tassata (ai sensi dell’articolo 88 del TUIR). Questa interpretazione non appare ragionevole in quanto, in caso di cessione del bonus, il relativo differenziale che può generarsi rappresenta un provento non realizzato, avente per di più una natura finanziaria. 

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