Cos’è e come si calcola la quota disponibile

Per poter parlare di quota disponibile è bene fare una piccola introduzione sul suo significato e sulle varie situazioni in cui il calcolo della quota disponibile può rendersi necessario.

I tipi di successione nel nostro ordinamento giuridico sono quelli della successione legittima (per legge, che si apre quando il defunto – in seguito anche “de cuius” – non ha lasciato nessun testamento) e della successione testamentaria ossia quella in cui il de cuius provvede a disporre delle sue sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere.

La successione legittima, si precisa, è solo un tipo di successione c.d. sussidiaria alla successione testamentaria poiché, la prima, si apre solo per il caso in cui il testatore non abbia disposto per intero delle sue sostanze. Come vedremo in seguito, il testatore ha la facoltà di lasciare e di disporre dei suoi beni come meglio desidera, facendo però attenzione a non ledere le quote di determinati soggetti che, per legge, devono essere apporzionati con una precisa quantità di beni ereditari.

È quindi importante conoscere il corretto ammontare della quota disponibile perché riguarda la porzione di eredità che il de cuius può impiegare, destinandola a soggetti diversi dai suoi legittimari.

Si è accennato che il testatore è sì, libero di disporre come crede dei suoi beni, a patto che non leda le aspettative tutelate dalla legge dei suoi eredi. La quota disponibile configura quindi la parte di patrimonio che il testatore può assegnare a soggetti diversi dai suoi eredi legittimi senza che dette disposizioni vengano attaccate (e quindi ridotte) dai predetti soggetti.

La quota disponibile, quindi, non ha un valore fisso e predeterminato, variando essa al variare di quanti eredi legittimi siano presenti al momento dell’apertura della successione.

Il problema della quota disponibile si pone solo per il caso in cui il de cuius abbia disposto – in tutto o in parte – delle sue sostanze con testamento; infatti, se il defunto non lascia nessuna disposizione testamentaria ovvero i lasciti non coprono l’interezza dei beni, sulla restante parte o sulla totalità si aprirà la successione per legge e quindi non sarà possibile parlare di quota disponibile.

A mero titolo di esempio, se il de cuius lascia un solo figlio, allo stesso deve destinare 1/2 del suo patrimonio e – per la restante parte – può disporne come meglio desidera (ad esempio, destinandola, sempre tramite testamento, a un caro amico);

Se al de cuius succede un coniuge con un figlio, a loro deve riservare una quota pari ad 1/3 ciascuno e quindi ha facoltà di disporre liberamente, come sopra, solo di 1/3 del restante patrimonio.

Per poter calcolare la quota disponibile (e quindi anche la legittima) si deve calcolare prima il patrimonio lasciato dal defunto, a cui devono aggiungersi tutte le donazioni eseguite in vita dal medesimo e, infine, devono sottrarsi i debiti. Una volta effettuato detto calcolo, sarà possibile procedere a verificare se le quote dei legittimari sono state lese e, a contrario, determinare la parte di quota disponibile.

Per esempio, se il testatore Tizio in vita aveva un patrimonio (P) di 1000, debiti (Deb) per 200 e donazioni in vita (Don) per 100, ha una moglie Tizia, un figlio Tizietto e un amico Mevio, che vuole apporzionare secondo legge.

In prima battuta occorrerà calcolare la massa ereditaria al netto dei debiti e quindi (P+Don) – Deb = 900.

Sulla cifra di 900 calcoleremo la quota di legittima e quindi da riservarsi alla moglie ed al figlio e, la restante parte, potrà essere lasciata all’amico: quindi, la parte che dovrà riservarsi a favore di Tizia e Tizietto è pari 1/3 ciascuno e quindi 300 a Tizia e 300 a Tizietto.

I restanti 300 configurano la c.d. quota disponibile che potrà essere quindi lasciata per intero all’amico Mevio.

A mero titolo di precisazione, si ricorda che la quota di legittima è invece la porzione di patrimonio che spetta di diritto ai legittimari. Se il testatore ha rispettato le porzioni previste dalla legge, per l’eccedenza, è libero di disporne come meglio crede. Anch’essa varia a seconda di quanti legittimari restino al momento dell’apertura della successione.

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