condannato il rspp che omette di valutare (tutti) i rischi d’impresa

con la sentenza n.3626/16 la v sezione della cassazione conferma la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) di una società poiché lo stesso avrebbe compilato un documento di valutazione dei rischi (dvr) incompleto, in quanto contenente sì una stima dei rischi inerenti le mansioni ordinarie dei lavoratori, ma non di quelli relativi alle attività occasionali o da porre in essere in situazioni di urgenza.

tramite questa pronuncia la suprema corte ribadisce che il rspp – pur non essendo, in base al d.lgs. n.81/08, destinatario diretto di sanzioni penali – può comunque andare incontro a responsabilità penale laddove una sua condotta omissiva di mancato controllo e/o di mancata valutazione e segnalazione di un rischio sicurezza inerente l’attività d’impresa abbia contribuito al verificarsi dell’infortunio o malattia professionale del lavoratore.

altro caso, seppur diverso, frequente nell’esperienza quotidiana, è quello del rspp che – su richiesta del datore di lavoro che intenda “glissare” su eventuali carenze in materia di sicurezza – da un lato redige consapevolmente un dvr compiacente e dall’altro, al fine di tutelarsi, invia al datore di lavoro una comunicazione ufficiosa nella quale segnala quelle criticità, difformità o carenze riscontrate nell’esercizio della propria attività di vigilanza, ma tralasciate nel dvr; anche in questo ipotesi è difficile immaginare che il rssp possa evitare di andare incontro a responsabilità penale.

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