Commento sentenza 1749 CTR Lombardia

Nell’esercizio dell’attività di accertamento, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a quantificare la sanzione amministrativa da irrogare nel rispetto dei principi statutari di buona fede e collaborazione che devono improntare sempre il rapporto tra fisco e contribuente, e quindi considerando le giustificazioni indicate dal contribuente in sede di contraddittorio.  È questo l’interessante principio enunciato dalla sentenza 3 maggio 2022 n. 1749/2022 della CTR della Lombardia. 

Nel caso esaminato, l’Ufficio notificava ad una società fiduciaria una comunicazione di irregolarità (ex art. 36-bis DPR 600/73) per il tardivo versamento dell’imposta sostitutiva applicata, nell’ambito del regime del c.d. risparmio amministrato, in qualità di intermediario, sui redditi diversi di natura finanziaria. In particolare, veniva richiesto il pagamento delle sole sanzioni in misura ridotta (ovvero in misura pari al 10% –  ex art. 2 D.Lgs. 462/1997) per il tardivo versamento dell’acconto dovuto, in quanto effettuato in data 16.01.2014 anziché in data 16.12.2013. A seguito del rigetto dell’istanza di autotutela, la società presentava ricorso, chiedendo il riconoscimento dell’infondatezza della pretesa erariale, e la conseguente riquantificazione della sanzione in misura pari al 3% dell’acconto versato (ex art. 13, c. 1, lett. a, D.Lgs. 472/97). Dopo un primo grado favorevole all’Ufficio, la CTR ha accolto il ricorso. In particolare, è stato preliminarmente evidenziato che, nel caso di specie, il ritardo nel pagamento dell’imposta era stato determinato da eventi estranei alla volontà ed al controllo della società, ovvero dall’incolpevole carenza di mezzi finanziari della stessa determinata dalla eccessiva vicinanza tra il termine previsto per adempiere e l’entrata in vigore della relativa normativa (ex art. 2, c. 5, DL 133/2013). Oltre a ciò, le sanzioni irrogate erano chiaramente illegittime, stante la violazione dei principi statutari di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuenti (ex articolo 10 della Legge 212/2000), in quanto, al momento di ricezione dell’avviso di irregolarità, l’adempimento richiesto era già stato avviato dalla società, tramite ravvedimento operoso. Pertanto, secondo il collegio giudicante, agendo correttamente l’ufficio avrebbe dovuto, alternativamente:

  1. avvertire la società della possibilità di completare il ravvedimento operoso già avviato versando la sanzione ridotta (a 1/5 del minimo edittale, ovvero, nel caso specifico, 6%);
  2. irrogare direttamente la sanzione con la medesima aliquota (6%);
  3. considerare le ragioni indicate dalla società in sede di autotutela. 

Alla luce dei principi sopra illustrati, il Collegio ha quindi riconosciuto il diritto della società alla riduzione delle sanzioni (ex art. 13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997) ed al rimborso pro quota delle rate già versate e non dovute. 

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