ammissibilità del concordato: al tribunale il mero vaglio giuridico

correva il 2013 quando la cassazione a sezione unite (n.1521/13) interveniva sui poteri del tribunale in ordine all’ammissibilità del concordato stabilendo che allo stesso spettasse la valutazione della “fattibilità giuridica”.

è escluso che il tribunale possa entrare nel merito della “fattibilità economica” del concordato laddove l’attestazione del professionista e il giudizio dei creditori rimangono gli unici riferimenti possibili in tale campo.

il concordato ha uno schema prettamente contrattuale che, come tale, è lasciato all’autonomia decisionale degli interessati: debitore e creditori. questa procedura è quella che più tipicamente il legislatore ha voluto sottrarre al giudicato del tribunale “meno tribunale più contrattuale”.
gli organi designati, quindi, sono meri controllori di aspetti giuridici tanto che il giudice delegato valuta la mera conformità degli atti e della documentazione mentre il commissario vigila sulla legittimità degli atti predisposti in adempimento del piano e ne riferisce ai creditori.

l’intervento della sezione unite si rendeva necessario dopo alcune pronunce – anacronistiche – che vedevano nel tribunale l’organo di garanzia dei diritti dei creditori, visione che prendeva spunto da una visione delle procedure fallimentari non più attuale (nel fallimento, ad esempio, il potere di intervento del giudice delegato è oggi meno decisivo e, col rafforzamento dei poteri del curatore e del comitato dei creditori, si esplicita in poteri di indirizzo e pareri piuttosto che con ordinanza e decreti). questa è la realtà.

il vento delle procedure concorsuali soffia nella direzione dell’autonomia delle parti, nella responsabilizzazione dei protagonisti delle procedure (debitore e creditori), nella rapidità delle procedure, nel reinserimento del fallito nel circuito sociale ed economico dei falliti, nel rafforzamento dell’esdebitazione.

finalmente.

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