Gli accordi prematrimoniali in un contesto di civil law ad estrazione cattolica come quello italiano.

 

Premessa

Gli accordi prematrimoniali non sono permessi in Italia, per ora, perché il matrimonio non è un contratto nelle disponibilità delle parti, moglie e marito, ma è regolato dalle Leggi dello Stato.

Lo saranno?

Se ne parla da diversi anni, ma a tutt’oggi non lo sono ancora.

Cosa possono regolare 

I patti patrimoniali sono un accordo, una convenzione con i quali i coniugi posso stabilire come regolare i loro rapporti economici, patrimoniali e la gestione dei figli al momento di un’eventuale crisi, separazione o divorzio.

Si va dalla gestione dei figli alla possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale liquidando una determinata somma a come gestire la casa familiare.

In ogni caso, non sarà possibile attribuire all’altro coniuge più di metà del patrimonio come non saranno possibili quegli accordi che ledono i diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dell’altro coniuge, come il diritto di difesa, ovvero impediscano, all’uno o all’altro, di separarsi o divorziare.

Sono accordi che vengono presi prima del matrimonio ed a volte molti anni primi della crisi familiare, è quindi consigliato non prendere accordi in valore assoluto ma in ragione di alcuni indicatori variabili ovvero, anche se in valore assoluto, legandoli a qualche parametro indicizzato.

Sarebbe interessante legare, ai patti prematrimoniali, la possibilità di fare patti successori stabilendo, nell’accordo, anche le devoluzioni ereditarie (patti istitutivi, dispositivi o rinunciativi che siano).

Dove vengono utilizzati

I patti prematrimoniali sono diffusi nei paesi anglosassoni dove l’assenza di un vero e proprio diritto di proprietà (sui beni immobili) e la forte tassazione dei redditi in fase successoria ha spinto a programmare per tempo in merito ai propri beni trattando per tempo tutte le fattispecie della crisi.

Quindi, Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa, India, Thailandia etc.

Come vengono abitualmente gestiti

Anche negli Stati Uniti, che sono notoriamente un paese che lascia ampia libertà contrattuale tra le parti, gli accordi prematrimoniali trovano un limite nell’equità degli stessi, ovvero non devono “profittarsi”, soprattutto nel momento dell’esecuzione dell’accordo, dello stato di necessità del coniuge debole o della sua scarsa forza contrattuale.

L’intervento del giudice è comunque limitato a situazioni evidenti anche al fine di non delegittimare uno strumento capace di regolare convenzionalmente lo stato di crisi matrimoniale e di ridurre notevolmente il contenzioso emergente a seguito della fine del matrimonio; momento nel quale le parti sono nelle peggiori condizioni per raggiungere un accordo, sicuramente con approcci viziati dall’esperienza negativa ancora da digerire. 

Chi riguarda

Quando saranno introdotti in Italia, anche se dottrina e giurisprudenza hanno aperto (non spalancato, ovvio) i recinti da tempo, riguarderanno tutte le unioni:

  • Matrimoni religiosi e civili da farsi;
  • Matrimoni religiosi e civili già contratti;
  • Coppie di fatto;
  • Coppie omosessuali.

La verità è che, in tutti i contesti, le unioni funzionano quando si possono disfare facilmente e che le cose che funzionano male creano danni e distruggono benessere; ciò detto, la convenzione prematrimoniale è uno strumento utile e permette di approcciare la crisi conoscendo a priori le conseguenze.

È giusto? 

Non lo so; quel che so è che il Diritto ha il compito di permettere, facilitare e regolare, non quello di dare giudizi morali.

Previous PostNext Post

Related Posts

Calendario Corsi Live

Nessun evento trovato!

Archivio