A regime il limite annuo di compensazione a due milioni di euro

L’articolo 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. “legge di bilancio 2022”) ha confermato a due milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) nel modello F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura semplificata prevista dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Prima di questo intervento il limite massimo dei crediti compensabili per ciascun anno solare (originariamente stabilito in misura pari a 516.456,90 euro): 

  • dal 1 gennaio 2001: era stato incrementato a 700.000 euro (art. 9, c. 2, del DL 8 aprile 2013 n. 35) 
    • per l’anno 2020: era stato incrementato a 1 milione di euro dal “Decreto Rilancio” (articolo 147, comma 1, DL n. 34/2020); 
    • per l’anno 2021: era stato ulteriormente incrementato a 2 milioni di euro dal “Decreto Sostegni bis” (articolo 22 del DL 25 maggio 2021 n. 73).

La norma contenuta nella Legge 234/2021 ha quindi confermato l’aumento del limite dei crediti compensabili a 2 milioni di euro prevedendolo quale norma a regime a partire dal 1° gennaio 2022.

Mediante la procedura di compensazione, è possibile compensare i crediti e i debiti vantati nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) che risultano dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive (il pagamento viene effettuato per la differenza tra i debiti ed i crediti).   La misura non determina un aumento dell’ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, consentendone l’utilizzo in compensazione per un importo elevato (ovvero fino a due milioni di euro).

A livello operativo, può essere opportuno ricordare che:

  • tutti i contribuenti possono avvalersi della compensazione, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata;
  • è possibile ripartire liberamente le somme a credito tra gli “importi a rimborso” e gli “importi da compensare” (ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF);
  • il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi si avvale della compensazione (e quindi anche se il saldo finale indicato dovesse essere uguale a zero per effetto della compensazione stessa);
  • in caso di operazioni di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a comunicare al l’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia del credito che intendono compensare (ex articolo 1, cc. 30 e 31, Legge n. 296/2006). La comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione di compensazione; 
  • il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta (risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interrogazione parlamentare n. 5-08067 del 10 marzo 2016 e all’interpello 12 maggio 2021 n. 33);
  • la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, e all’IVA, che risultano dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze, se eccedenti i 5.000 euro può essere effettuata non più dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ma a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (ex art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 241/1997. Viceversa, i redditi di importo non superiore a 5.000 euro annui possono essere utilizzati in compensazione dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).  In particolare, la dichiarazione annuale o l’istanza, da cui emerge il credito compensabile superiore a 5.000 euro, deve recare (fatta salva l’applicazione delle ipotesi di esonero) il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (ad esempio, dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure dal soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c. (collegio sindacale, sindaco unico, revisore contabile o società di revisione), che attesti la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (art. 10, comma 7, D.L. n. 78/2009 e art. 1, comma 574, legge n. 147/2013). 

La compensazione deve essere eseguita utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia – Entratel e Fisconline (art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006).  L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, sia di ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro annui. Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (risoluzione 31 dicembre 2019 n. 110/E).

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